Tre le giornate da segnare in rosso: il 17, il 19 e il 30
Tre le giornate di scadenza di appuntamento con il Fisco nel mese di settembre. Il giorno più “ricco” è senza dubbio il 17.
Le persone fisiche titolari di partita Iva, nonché le società di persone ed enti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale, spiega FiscoOggi, effettuando il primo versamento entro il 2 luglio, devono versare la quarta rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi e Irap 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,82%, e del saldo dell’Iva relativa al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2018 – 30/6/2018 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 0,82%. Terza rata (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%) per coloro che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si sono avvalsi della facoltà di differire il pagamento di trenta giorni e hanno versato la prima e la seconda rata entro il 20 agosto; seconda rata (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%) per coloro che entro il 20 agosto hanno pagato solo la prima rata. Il versamento va eseguito tramite F24 con modalità telematiche. I modelli con saldo finale pari a zero e quelli con utilizzo di crediti in compensazione orizzontale devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi “F24 web” o “F24 online”, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato; nelle altre ipotesi sono utilizzabili anche i servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento.
Sempre il 17 settembre, ricorda FiscoOggi, i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 2 luglio, devono versare la quarta rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi Sc e Irap 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,82%, e del saldo dell’Iva relativa al 2017 e, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2018 – 30/6/2018 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 0,82%. Terza rata (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%) per coloro che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si sono avvalsi della facoltà di differire il pagamento di trenta giorni e hanno versato la prima e la seconda rata entro il 20 agosto; seconda rata (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%) per coloro che entro il 20 agosto hanno pagato solo la prima rata. Il versamento va fatto tramite F24 con modalità telematiche. I modelli con saldo finale pari a zero e quelli con utilizzo di crediti in compensazione orizzontale devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi “F24 web” o “F24 online”, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato; nelle altre ipotesi sono utilizzabili anche i servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento.
Il 19 settembre, invece, è l’ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 20 agosto 2018, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). Il tutto tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo.
Infine il 30 Settembre 2018 i soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato devono presentare istanza per il rimborso dell’Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati. L’operazione va fatta con modalità telematica.