I ricorsi si sono resi necessari per la mancata applicazione delle disposizioni contrattuali di approvvigionamento previste dall’accordo aziendale sottoscritto
Lo Studio Legale Grassi di Roma, in collegamento con lo studio dell’Avv. Michele Guidugli del Foro di Carrara, ha provveduto a depositare e iscrivere a ruolo presso il Tribunale di Roma, i ricorsi ex articolo 702 bis c.p.c. in nome e per conto dei primi gestori di impianti ex Esso, oggi acquisiti da Petrolifera Adriatica.
Tali ricorsi, si sono resi necessari dopo l’iniziativa delle tre Federazioni rappresentative dei Gestori, FAIB FIGISC e FEGICA, di ottenere dal Tribunale di Roma dei provvedimenti di urgenza al fine di ingiungere a Petrolifera Adriatica e ad altro acquirente di impianti Esso (Reteitalia), di applicare ai propri gestori le disposizioni contrattuali di approvvigionamento di carburante previste dall’accordo aziendale sottoscritto in data 16 luglio 2014 dalle 3 Federazioni rappresentative dei gestori e dalla Esso.
Tale iniziativa giudiziaria, pur non avendo conseguito i risultati pratici auspicati, ha condotto il Tribunale di Roma ad affermare la vigenza dell’Accordo nonostante l’intervenuta scadenza temporale e l’avvenuta cessione degli impianti, sino a nuovi accordi della stessa specie tra le tre Federazioni maggiormente rappresentative dei gestori e i titolari degli impianti.
Il Tribunale di Roma ha parimenti riconosciuto la piena legittimazione dei gestori a far valere l’applicazione dell’Accordo anche nei confronti dei nuovi titolari degli impianti e, conseguentemente, il diritto degli stessi a pretendere, perdurante, la fornitura di carburante Esso, le differenze tra le condizioni economiche di fornitura previste dall’Accordo e quelle difformi sino ad oggi praticate unilateralmente dai nuovi titolari degli impianti.
In conseguenza di tale principio giuridico espresso dal Tribunale di Roma, sotto il patrocinio della FAIB Nazionale e Toscana, una serie di gestori ha incaricato gli avvocati Grassi e Guidugli, di provvedere a diffidare Petrolifera Adriatica a procedere all’applicazione dell’accordo e a corrispondere loro le differenze tra le condizioni economiche di fornitura previste dall’Accordo stesso e quelle difformi unilateralmente applicate da Petrolifera Adriatica.
In assenza di positivo riscontro a tale diffida, lo Studio Legale Grassi ha, pertanto, depositato di concerto con l’Avv. Guidugli, i primi ricorsi ex art. 702 bis c.p.c. dinnanzi al Tribunale di Roma.
Ulteriori lettere di diffida e ricorsi sono in corso di predisposizione per conto di gestori che hanno già manifestato il proprio interesse all’iniziativa.