L’Ufficio Tributario Confesercenti ha illustrato le principali misure contenute nel decreto Milleproroghe che con la pubblicazione nella G.U. n. 49 del 28 febbraio 2024 è divenuto legge.
MISURE FISCALI
ROTTAMAZIONE QUATER E RAVVEDIMENTO
Sono riaperti i termini per i pagamenti della c.d. “rottamazione-quater” (di cui all’art. 1 c.231 della Legge n. 197/2022) per i soggetti che pur aderendo all’agevolazione non hanno versato le
prime tre rate.
In particolare è differito al 15 marzo 2024 il termine di pagamento:
- della prima, o unica, rata originariamente scadente il 31 ottobre 2023 e successivamente
prorogata al 18 dicembre 2023; - della seconda rata, originariamente scadente il 30 novembre 2023 e successivamente
prorogata al 18 dicembre 2023; - della terza rata in scadenza il 28 febbraio 2024.
Alla predetta nuova scadenza si applica il termine di tolleranza di 5 giorni (pertanto, il versamento delle 3 rate sarà considerato valido se effettuato entro il 20 marzo 2024).
È estesa la proroga al 15 marzo 2024 del pagamento della prima, o unica, rata scaduta il 31 gennaio 2024 (di cui all’art. 1, comma 9, secondo periodo, del D.L. n. 61/2023) e della seconda in scadenza il prossimo 28 febbraio 2024 ai soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023.
RAVVEDIMENTO SPECIALE
È estesa la possibilità di usufruire del c.d. “ravvedimento speciale” (di cui all’art. 1, commi da 174 a 178, della Legge n. 197/2022), che consente di sanare le violazioni dichiarative con la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo edittale, anche per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2022.
Al riguardo, il versamento delle somme dovute potrà essere effettuato:
- in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024;
- in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il:
- 31 marzo 2024;
- 30 giugno 2024;
- 30 settembre 2024;
- 20 dicembre 2024.
È chiarito che sulle rate successive alla prima saranno dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
IVA TERZO SETTORE
La disposizione, intervenendo sull’art. 1, comma 683, della Legge n. 234/2021, differisce al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 15-quater, delD.L. n. 146/2021, ossia il passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti.
AIUTI DI STATO E DE MINIMIS
La disposizione prevede la proroga di un anno dei termini, in scadenza al 31 dicembre 2023 e al 30 giugno 2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti “de minimis” automatici (ossia aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione) e semiautomatici (ossia aiuti subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione), per i quali le autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nei registri appositamente istituiti.
FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERATORI SANITARI
È disposta la proroga, anche per il 2024, dell’esonero dall’obbligo di fatturazione per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei
redditi precompilata.
MISURE SOCIETARIE
TERMINI ASSEMBLEE SOCIETÀ ED ENTI
È estesa al 30 aprile 2024 l’efficacia della normativa relativa allo svolgimento da remoto delle assemblee di società ed enti, nonché di altre disposizioni sul loro svolgimento, tra cui, ad esempio,
l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, anche in deroga alle previsioni statutarie societarie.