Il sequestro di pane al carbone vegetale, operato dal Corpo Forestale dello Stato in ampie zone della Puglia, evidenzia l’urgenza di un’ampia diffusione della normativa tra gli operatori e di un ulteriore e ultimativo chiarimento da parte del Ministero della Salute che spazzi via le interpretazioni permissive che negli ultimi tempi avevano aperto la strada a tali prodizioni. La diffusione del cosiddetto pane nero, al carbone vegetale, ha conosciuto infatti una forte espansione negli ultimi mesi tanto da diventare una moda assecondata praticamente da molta parte della GDO. Ma si tratta di una produzione proibita dalla Legge.
Già la nostra Federazione ai primi di novembre dello scorso anno – sul sito Federale e su quello della Categoria – aveva evidenziato che “ai sensi del Regolamento CE n. 1129/2011, intervenuto a modifica ed integrazione del Regolamento (CE) 16 dicembre 2008, n. 1333, relativo agli additivi alimentari, il carbone vegetale (o carbone attivo), ancorché integratore acquistabile in farmacia come altri additivi alimentari, rientra tuttavia nella specie dei coloranti (nella specie E 153), il cui uso è espressamente incompatibile con la produzione di pane e prodotti simili”.
Il sequestro avvenuto alla vigilia dell’Epifania, riapre dunque la questione e la rimette al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica, dei media e di tutto il settore.
Per una maggiore comprensione della vicenda, al di là degli aspetti puramente di cronoca, ripubblichiamo il testo dell’articolo di novembre e un’intervista al Presidente Trombini sulla vicenda del sequestro in Puglia rilasciata a Panorama a firma di Nadia Francalacci.
Utilizzazione del carbone vegetale nel pane/prodotti da forno, le precisazioni dell’Area Legislativa di Fiesa e Assopanificatori
L’utilizzo di carbone vegetale nel pane e nei prodotti da forno, ultimamente molto apprezzato dai consumatori e all’attenzione dei media, è oggetto di un forte dibattito tra addetti della panificazione, tecnici alimentari e istituzioni. Sulla questione pubblichiamo una nota del nostro Ufficio Legislativo e un parere articolato dello Studio Legale dell’Avv. Gullini, consulente Fiesa Assopanificatori sulla sicurezza alimentare.
L’Ufficio legislativo ha evidenziato che ai sensi del Regolamento CE n. 1129/2011, intervenuto a modifica ed integrazione del Regolamento (CE) 16 dicembre 2008, n. 1333, relativo agli additivi alimentari, il carbone vegetale (o carbone attivo), ancorché integratore acquistabile in farmacia come altri additivi alimentari, rientra tuttavia nella specie dei coloranti (nella specie E 153), il cui uso è espressamente incompatibile con la produzione di pane e prodotti simili. L’anzidetta incompatibilità deriva dal “principio di trasferimento” di cui all’art. 18, par. 1, lettera a) del Reg. n. 1333/2008, ai sensi del quale nell’alimento composto (es. pane) è ammessa la presenza dei soli additivi che in uno dei suoi ingredienti (es. farina) risultino autorizzati: e, in effetti, non può essere autorizzata la presenza di coloranti nella farina e altri prodotti della macinazione e negli amidi. E’ invece consentita la presenza del carbone vegetale nei “prodotti da forno fini”, nella quantità “quantum satis” (in tal caso “non è specificata una quantità numerica massima e le sostanze sono utilizzate conformemente alle buone pratiche di fabbricazione, in quantità non superiori a quella necessaria per ottenere l’effetto desiderato e a condizione che i consumatori non siano indotti in errore).
Altra è la previsione di cui all’allegato al Regolamento UE n. 432/2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute (Claims) consentite sui prodotti alimentari. In esso si afferma che l’indicazione “Il carbone attivo contribuisce alla riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale” può essere impiegata “solo per un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1 g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1 g subito dopo il pasto”. Ovviamente detta indicazione sarà utilizzabile solo per gli alimenti in cui il carbone vegetale è utilizzabile, ma non nel pane, in cui, come si è visto, la presenza di detto additivo/colorante non è autorizzabile.
La Legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) stabilisce, all’art. 5, che “È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari: (…) g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con Decreto del Ministro per la Sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I Decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali”. La Corte di Cassazione (Sez. III, sent. n. 1936, del 27-02-1997) ha affermato, in tema, che “Ai fini dell’integrazione della violazione prevista dall’art. 5 della Legge 30 aprile 1962 n. 283, alla luce di quanto precisato dal D.M. 6 novembre 1992 n. 525 (che sostituisce alla nozione di additivo chimico quella di additivo alimentare) e del D.M. 27 febbraio 1996 n. 209 devono considerarsi additivi chimici o alimentari quelli che: 1) non sono ingredienti tipici delle sostanze alimentari e quindi non sono usati per finalità nutritive; 2) sono aggiunti intenzionalmente per finalità tecnologiche, quali la conservazione, l’incremento del profumo; 3) diventino per ragionevole presunzione componenti della sostanza alimentare”. L’art. 6 della Legge n. 283/62 prevede che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni (…) dell’art. 5 sono puniti con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da euro 309 a euro 30.987”.
Lo studio dell’Avvocato Gullini, in qualità di consulente Fiesa Assopanificatori, dal canto suo, ha ulteriormente argomentato la questione segnalando i diversi profili dell’incompatibilità segnalando che l’additivo viene considerato come sicuro dall’Efsa (parere del 12.07.2012). Considerando la mancanza d’assorbimento del carbone vegetale, il fatto che tale sostanza non sollevi problemi di genotossicità e cancerogenicità, a condizione che il materiale in commercio contenga meno di 1,0 μg/kg di Pah cancerogeni residui, espressi come μg/kg di benzo[a]pirene, utilizzando un metodo analitico convalidato, d’adeguata sensibilità, il gruppo Ans ha concluso che il carbone vegetale (E 153), utilizzato come colorante negli alimenti, non presenta problemi di sicurezza.
Il Regolamento (UE) 231/2012 della Commissione Europea del 9 marzo 2012 stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) 1333/2008 “Additivo: E 153 – Carbone vegetale: Benzo(a)pirene meno di 50 μg/kg nell’estratto ottenuto per estrazione di 1 g del prodotto con 10 g di cicloesano puro in un estrattore continuo”. Gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici) sono oggetto di diverse normative. L’Europa si è preoccupata di regolare e restringere la presenza degli IPA anche nei prodotti alimentari esprimendo preoccupazione ad esempio per i prodotti affumicati, la raffinazione di alcuni tipi di olio e la lavorazione di alcuni grassi come il burro di cacao. Il Regolamento Ue n. 1129/2011 ammette il carbone vegetale E 153 come colorante. E’ inserito nell’Allegato II, Parte B, Gruppo II ed è autorizzato come colorante negli alimenti nella quantità: Quantum satis.
Rispetto ai prodotti in cui può essere contenuto, considerando la categoria Pane – Prodotti da forno (cat. 07), il regolamento a pag. 95 consente l’utilizzo del colorante E 153 nei PRODOTTI DA FORNO FINI, nella quantità QUANTUM SATIS. Il Dm 209/1996 definiva “Prodotti da forno fini” alimenti quali pasticcini viennesi, biscotti, torte e cialde. Sul sito UE è disponibile la linea guida “Guidance document describing the food categories in part E of Annex II to Regulation (EC) n.1333/08 on Food Additive”. Essa descrive le categorie di alimenti cui è possibile aggiungere gli additivi alimentari elencati nel All. II del Reg. n.1333/08/CE. La linea guida non è vincolante ma fornisce ad operatori del settore alimentare e ad organi di controllo uno strumento pratico per operare e vuole garantire controlli ufficiali uniformi sul territorio UE. Il Ministero della Salute italiano ha pubblicato una nota dove caldeggia l’utilizzo della guida e ne sottolinea alcuni passaggi che necessitano di precisazioni. La sezione “Prodotti da forno fini” cita le fette biscottate ed i cracker tra i prodotti dolci e salati, questi prodotti sono elencati anche nella categoria snack.
Questo al momento, dunque, lo stato dell’arte della legislazione in materia cui si rimanda tutti gli operatori nella preparazione di pane e dei prodotti da forno.
Pane nero, l’ultima frontiera della truffa alimentare. Denunciati 12 panificatori pugliesi: utilizzavano additivi chimici. L’intervista al Presidente di Assopanificatori e al dietologo Paolo Raffi
“Non si può e non si deve chiamare pane. Questo deve essere chiaro al consumatore”. Davide Trombini, Presidente di Assopanificatori Confesercenti, ci tiene a precisare che “pane” può essere chiamato solo quel prodotto che si ottiene dall’impasto di farina, sale, acqua, olio d’oliva o in sostituzione di quest’ultimo, strutto. “Non è pane quello prodotto con il carbone vegetale- precisa Trombini- quello è un prodotto che adesso è di moda ma non ha niente a che fare con il pane”. Ma in Puglia, dodici panificatori avevano deciso addirittura di sostituire il carbone vegetale, già di per sé non riconosciuto dalla legislazione come ingrediente ‘ufficiale’ per la produzione del pane, con un additivo chimico ovvero il colorante E153. A scoprire la truffa ai danni dei consumatori, il Corpo Forestale dello Stato che ha rintracciato e denunciato i 12 titolari di altrettanti esercizi commerciali di Bari, Andria, Barletta, Foggia, Taranto e Brindisi.
Da alcuni mesi producevano e commercializzavano pane, focacce e bruschette al carbone vegetale utilizzando il colorante E153, procedimento vietato dalla legislazione nazionale ma anche da quella europea. “Nel pane non può essere utilizzato neppure l’olio di semi, la margarina, il pangrattato – precisa il Presidente di Assopanificatori – e neppure quei lieviti chimici che invece sono consentiti per la produzione di pizze o pasticceria”.
Il colorante vietato, veniva aggiunto durante la preparazione dei prodotti da forno, assieme all’olio e all’acqua. I prodotti, che sono stati tutti sequestrati, venivano reclamizzati esaltandone la digeribilità e per la loro presunta capacità assorbente, anche come ausilio per i disturbi gastrointestinali.
Quali sono le proprietà benefiche del carbone vegetale? Panorama.it, lo ha chiesto al dottor Paolo Raffi, Medico, Specialista in Dietologia e Dietoterapia di Pisa.
“Il carbone vegetale propriamente detto deriva dalla combustione della legna in assenza di ossigeno. Di per sé non è commestibile e non ha proprietà benefiche. In medicina si usa invece la varietà di carbone vegetale detta Carbone attivo, polvere nera, fine e porosa, prodotta industrialmente per distillazione di legno o lignite, che successivamente viene trattata con vapore o anidride carbonica a 800° C.
Solitamente come viene impiegata?
Si utilizza in due settori della medicina: in Pronto Soccorso e ad alte dosi come antidoto non specifico, in grado di inattivare svariati veleni o farmaci nello stomaco, impedendo o ritardando il loro assorbimento. In piccole dosi, invece, in prodotti da banco, per alleviare disturbi gastrointestinali come aerofagia, meteorismo, colon irritabile con diarrea. L’uso del carbone attivo è previsto dalla legislazione italiana anche come colorante alimentare con il codice “E153 – carbone medicinale” mail suo impiego è consentito ad esempio in caramelle e confetti, ma non nel pane.
Quali possono essere invece, le conseguenze per la salute del consumatore del colorante chimico E153?
Al contrario di quanto suggerito dalla FDA, non esiste alcuna prova di una presunta azione cancerogena del carbone attivo, sia come farmaco, che come integratore da banco, o come colorante (E153). Fra l’altro la massima autorità riconosciuta nell’aggiornamento delle sostanze cancerogene certe, probabili o possibili, non è la FDA americana, ma l’Agenzia europea IARC; nell’elenco attuale non figura questo colorante, né vi sono indizi in tal senso. È molto improbabile che le minime dosi di colorante aggiunte all’impasto del pane possano avere effetti percepibili sulla salute del consumatore, tuttavia coloro che devono assumere farmaci potrebbero subire un effetto negativo del carbone sull’assorbimento del medicinale. Resta comunque deplorevole la gravità di queste frodi alimentari: richiamando artificiosamente l’attenzione sul colore nero, si fa credere al consumatore che si tratti di “pane nero” come quello di una volta, ricco di fibre alimentari e prodotto con sfarinati di segale o di altri cereali integrali.
I prodotti con carbone vegetale possono essere consumati da tutti quotidianamente oppure ci sono delle controindicazioni?
Il carbone attivo è sconsigliabile per chi soffre di stitichezza, per chi assume altri farmaci durante la giornata, e in presenza di disturbi intestinali di gravità non accertata. Devono guidarci sempre il buon senso e la prudenza: l’uso quotidiano di integratori deve essere sempre limitato nel tempo, e fondato solo sul consiglio puntuale del medico.