Tabacco e prodotti correlati: i divieti in vigore dal 2 febbraio

divieto_di_fumareDa domani acquistano efficacia alcuni dei provvedimenti contenuti nel D. Leg. n. 6/2016.
In particolare, il divieto di fumo previsto dall’Art. 51 della Legge n. 3/2003 è esteso alle pertinenze esterne delle strutture universitarie  ospedaliere,  presidi  ospedalieri  e  IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei  reparti  di  ginecologia  e ostetricia, neonatologia e pediatria  delle  strutture  universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.
Il divieto di fumo coinvolge d’ora in poi, anche il conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, ed i passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di  donne in stato di gravidanza.
Chiunque venda  prodotti del  tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica,  con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione ha ora l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione  di  un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
Salvo che il fatto costituisca reato,  a chiunque vende o somministra  ai  minori  di  anni  diciotto  i prodotti del  tabacco o sigarette  elettroniche o contenitori  di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del  tabacco di  nuova  generazione,  si  applica   la   sanzione   amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza  all’esercizio  dell’attività. Se  il fatto è commesso  più  di  una  volta  si  applica  la   sanzione amministrativa pecuniaria da euro  1.000,00  a  euro  8.000,00  e  la revoca della licenza all’esercizio dell’attività.
I distributori automatici per la vendita al pubblico  di  prodotti  del tabacco ovvero sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina, dotati  di  un  sistema  automatico di rilevamento dell’età anagrafica dell’acquirente e considerati idonei per la lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione, possono essere sottoposti all’atto dell’installazione e, comunque, devono essere sottoposti periodicamente a verifica effettuata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Inoltre, sempre a far data dal  2 febbraio, per effetto dell’Art. 40 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, c.d. “Collegato ambientale”, è vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, così come anche di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali  scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare. Chiunque viola il divieto abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta, mentre, se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. Spetterà ai Comuni provvedere a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale, appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

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