Per l’invio telematico dei dati giornalieri, gli esercenti dovranno dotarsi di un apposito “Registratore Telematico”.
Disponibili, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, le regole per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi.
Viene così data attuazione alla disposizione introdotta dal Dlgs n. 127/2015, che prevede la facoltà, per i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate, di esercitare l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Il provvedimento definisce, inoltre, le specifiche tecniche degli strumenti necessari ai fini della memorizzazione e dell’invio telematico dei dati, le modalità per l’esercizio dell’opzione, le informazioni da trasmettere, il formato e i termini di trasmissione.
Per l’invio telematico dei dati giornalieri, gli esercenti dovranno dotarsi di un apposito “Registratore Telematico”; si tratta di uno strumento che consentirà in automatico di registrare, memorizzare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente – al momento di chiusura giornaliera della cassa – i dati fiscali, avvalendosi dei servizi online disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Il nuovo strumento agevolerà gli adempimenti dei contribuenti che non dovranno più registrare i corrispettivi.
L’opzione va esercitata, esclusivamente in modalità telematica, mediante un’apposita funzionalità presente all’interno del sito web dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati. L’opzione ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la memorizzazione e trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso; se non viene revocata si estenderà di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha efficacia a decorrere dall’anno solare in cui è esercitata.
La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte delle Entrate, la ricezione del file che contiene le informazioni.