Anasfim, l’Associazione Nazionale Aziende Servizi di Field Marketing aderente a Confesercenti, ha firmato nella serata di ieri con i rappresentanti FISASCAT-CISL E UILTUCS un accordo nazionale di secondo livello del contratto Terziario, Distribuzione e Servizi sottoscritto da Confesercenti con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs il 12 luglio del 2016. Tale Contratto Nazionale di 2° livello rappresenta l’evoluzione di un percorso, iniziato con l’Accordo Quadro sottoscritto con tutte le segreterie regionali delle Oo.Ss. firmatarie il 7.12.2012, sostenuto in questi anni dal Ministero del Lavoro e dalla Dir. Generale Attività Ispettive.
Le Parti si sono reciprocamente riconosciute quali organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della categoria/settore marketing operativo. Anasfim rappresenta circa 60 aziende associate che raggruppano circa 50 mila lavoratori. Il contratto collettivo Terziario, Distribuzione e Servizi Confesercenti 2016, integrato dal presente Accordo, vincola i datori di lavoro del settore marketing operativo per tutti gli effetti di legge e di contratto collettivo, anche ai fini dell’accesso ai benefici normativi e economici disposti dalla normativa statale e regionale.
Contemporaneamente al suddetto Accordo le parti hanno siglato anche un Avviso Comune con cui si sono impegnate ad intraprendere azioni concrete di contrasto al fenomeno del dumping contrattuale, dilagante in un settore in cui è consistente la presenza di aziende che applicando contratti “pirata” cioè non sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative. Le Parti hanno condiviso in più passaggi dell’Avviso Comune e dell’Accordo la necessità di arginare fenomeni di dumping, che hanno effetti sulle tutele di tipo normativo e retributivo, mediante adeguate misure legislative, che garantiscano il rispetto delle retribuzioni minime individuate dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, come già previsto per i minimi contributivi.
Le Parti, anche in conformità alle finalità della legge, con l’Accordo del 6 marzo hanno inteso realizzare maggiore occupazione, migliorare la qualità dei contratti di lavoro, favorire l’emersione del lavoro irregolare, promuovere gli incrementi di competitività e di salario, favorire gli investimenti e l’avvio di nuove attività. Le principali novità riguardano: il mercato del lavoro, in particolare il lavoro a chiamata, il tempo determinato ed il part-time, gli inquadramenti contrattuali ed i cambi di appalto.
Le discipline speciali declinate nella presente intesa hanno la finalità di garantire i diritti dei lavoratori riconoscendo le giuste flessibilità alle imprese del settore del marketing operativo in cui le prestazioni sono necessariamente collegate a picchi di attività legati agli appalti. Di qui le previsioni sul lavoro a chiamata (non operatività del tetto delle 400 giornate in 3 anni) e sul tempo determinato (previsioni specifiche sullo sforamento del tetto di utilizzo del 20%). Nell’intesa sono state riconosciute anche specifiche figure professionali tipiche del settore: promoter, merchandiser, supervisor o area manager. L’Accordo siglato sarà vigente fino al 31 dicembre 2018 e si intenderà rinnovato se non disdetto almeno 1 mese prima dalla scadenza. In caso di disdetta il presente Accordo di 2° livello resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo Accordo.