L’Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti dall’utilizzo dei c.d. distributori automatici (“vending machine”).
All’obbligo sarebbero assoggettati sia gli Autolavaggisti che i gestori carburanti. Per quanto riguarda la Categoria degli esercenti impianti di lavaggio, annessi o meno ad un impianto di distribuzione carburanti, l’Agenzia ha chiarito che, per quanto anche loro ricadano all’interno dell’ambito di applicazione della nuova disciplina, bisogna considerare il pieno soddisfacimento dei requisiti tecnici ad oggi richiesti ed inseriti nel suddetto Provvedimento del 30 giugno 2016.
Quindi, qualora tali imprese detengano vending machine che rispettino restrittivamente i requisiti richiesti dalla disciplina, (secondo dati Assolavaggisti, pochi casi) dovranno provvedere per tempo al censimento delle stesse ed alla trasmissione telematica dei corrispettivi già a partire dal prossimo aprile.
Nel caso contrario (la maggioranza) la Categoria dovrà attendere il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che definirà con maggiore precisione le modalità operative per le altre vending machine nel rispetto della nuova norma.
Più complessa la vicenda dei distributori carburanti che stando ai rilievi dell’Agenzia dovrebbero essere interessati all’attuazione dell’obbligo secondo le medesime modalità.
Ma tale interpretazione è contesta dalle Associazioni di Categoria Faib, Fegica e Figisc che hanno già inoltrato un’apposita nota ufficiale ai competenti referenti istituzionali e al Presidente del Consiglio stesso. Per le Associazioni i distributori automatici di alimenti e bevande non sono equiparabili alle apparecchiature self-service che, presso gli impianti di distribuzione carburanti, assicurano il servizio di rifornimento anche durante l’orario di chiusura del servizio manuale. Per Faib, Fegica e Figisc non ci sono dubbi, non solo le fattispecie sono diverse, ma anche le finalità non sono sovrapponibili, essendo i prodotti petroliferi fiscalmente quelli più tracciati e la strumentazione erogativa quella più monitorata in assoluto. I carburanti, infatti, prima di essere consegnati ai distributori, devono essere “nazionalizzati”, escono dal deposito muniti di certificati (DAS), vidimati dall’Ufficio delle Dogane nei quali vengono riportati i volumi per ogni “scarico” oltre ad avere numerose altre obbligazioni di controllo e verifica.
Per le Federazioni se si intendono scovare veramente gli evasori bisogna attenzionare ben altri comparti. E non mischiare le pere con le mele.
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