Il versamento può essere effettuato senza sanzioni e interessi mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili dal 31 maggio 2018
“I cittadini residenti nelle zone colpite dal terremoto dell’agosto 2016 non perdono il diritto a versare a rate le ritenute finora non operate anche per chi è senza lavoro”.
Lo chiarisce l’Agenzia dell’Entrate in una risoluzione.
“Il versamento di queste ritenute – spiega l’Agenzia – può essere effettuato senza applicazione di sanzioni e interessi mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018. I sostituti d’imposta che non hanno operato le ritenute, dietro richiesta dei contribuenti interessati, devono indicare l’ammontare delle ritenute operate, e quello delle ritenute sospese, nella Certificazione Unica, consentendo ai contribuenti che hanno fruito della sospensione di effettuare i versamenti dovuti nei termini previsti”.
“Inoltre il diritto alla rateazione sussiste – conclude il Fisco – anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione, nonché in caso di revoca della sospensione già richiesta”.
La rateazione resta valida anche per gli eredi: nel documento di prassi, l’Agenzia chiarisce che nel caso in cui sia sopravvenuto il decesso del soggetto che ha richiesto al proprio sostituto d’imposta la rateazione, il diritto alla rateazione sussiste anche in capo agli eredi.