Arriva l’incentivo “Occupazione NEET” per favorire l’occupazione dei ragazzi dai 16 ai 29 anni non inseriti in un percorso di studi o formazione
Con il decreto direttoriale n. 3 del 2 gennaio 2018, pubblicato in data 26 gennaio 2018, l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, ha disciplinato l’incentivo “Occupazione NEET”, disponendo che la gestione dello stesso sia in capo all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
L’INPS interviene dunque con la circolare n. 48 del 19 marzo 2018 sulle modalità applicative del bonus, cui possono accedere tutti i datori di lavoro privati che assumano sull’intero territorio nazionale (ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano) giovani aderenti al Programma Garanzia Giovani.
Come per l’incentivo “Occupazione Mezzogiorno”, anche in questo caso è previsto lo sgravio totale dei contributi a carico dei datori di lavoro, da fruire mediante conguaglio sui contributi INPS, per un periodo di dodici mesi.
Possono accedere al beneficio “Occupazione NEET” tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”. Intendendo favorire l’occupazione attraverso misure premianti nei confronti dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni, il decreto citato prevede espressamente che l’assunzione non debba rappresentare adempimento di un obbligo.
L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani aderenti al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (in breve “Programma Garanzia Giovani”) a condizione che, se di età inferiore a 18 anni, abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione. Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET – Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione.
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020.
Per tutti i dettagli consulta la circolare Inps disponibile qui.