Le scadenze riguardano persone fisiche, imprenditori, commercianti, sostituti d’imposta e chi esercita intermediazione immobiliare
Lunedì 16 luglio, come ricorda FiscoOggi, è giorno di scadenze per persone fisiche, imprenditori, commercianti, sostituti d’imposta e chi esercita intermediazione immobiliare.
Per quanto concerne le persone fisiche, titolari di partita Iva, nonché le società di persone ed enti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale devono versare la seconda rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi e Irap 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,16%, e del saldo dell’Iva relativa al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2018 – 30/6/2018 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 0,16%.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24. Quelli con saldo finale pari a zero e quelli con utilizzo di crediti in compensazione orizzontale devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato. Nelle altre ipotesi sono utilizzabili anche i servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento.
Lo stesso vale per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 2 luglio.
I contribuenti Iva devono provvedere al versamento della quinta rata dell’imposta relativa al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dell’1,32% a titolo di interessi. I modelli F24 con saldo finale pari a zero e quelli con utilizzo di crediti in compensazione orizzontale vanno presentati esclusivamente tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato. Nelle altre ipotesi sono utilizzabili anche i servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento.
I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di giugno (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di maggio).
I commercianti al minuto e assimilati devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese di giugno per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.
Il sedici è, poi, l’ultimo giorno utile per effettuare l’annotazione in un unico documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese di giugno. Sul documento vanno indicati i numeri delle fatture, l’imponibile complessivo e l’ammontare dell’Iva complessiva distinto per aliquota.
I contribuenti Iva devono provvedere all’emissione e alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di giugno, risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. Le fatture devono contenere la data e il numero dei documenti cui si riferiscono.
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di giugno sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, nonché le somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche. I modelli F24 con saldo finale pari a zero e quelli con utilizzo di crediti in compensazione orizzontale devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato. Nelle altre ipotesi sono utilizzabili anche i servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento.
Infine i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve. Il versamento deve avvenire tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando il codice tributo 1919. I modelli F24 con saldo finale pari a zero e quelli con utilizzo di crediti in compensazione orizzontale devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato. Nelle altre ipotesi sono utilizzabili anche i servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento.