Bonus pubblicità: un’area Faq sul sito del “Dipartimento per l’informazione e l’editoria”

Le domande frequenti riguardano alcune delle questioni più rilevanti dell’agevolazione

Essendo settembre e ottobre i mesi del “bonus pubblicità” (cliccare qui per leggere tempistiche e modalità di invio della comunicazione), il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ha messo a disposizione un’area Faq dove imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, destinatari dell’agevolazione introdotta dall’articolo 57-bis del Dl 50/2017, che hanno effettuato o intendono effettuare nel 2018 investimenti pubblicitari incrementali, possono trovare risposta alle domande più frequenti sul credito d’imposta.

Le Faq riguardano alcune delle questioni più rilevanti dell’agevolazione. Tra esse: modalità di accesso al bonus – comunicazione telematica; invio della comunicazione telematica; presentazione della rinuncia alla richiesta; elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia; tipologie di pubblicità ammesse al credito di imposta; ipotesi di investimenti pubblicitari pari a zero nell’anno precedente a quello per cui si richiedere l’agevolazione – soggetti esclusi dall’agevolazione; verifica e calcolo dell’incremento; precisazione sugli analoghi investimenti effettuati sugli “stessi mezzi di informazione” nell’anno precedente; costi pubblicitari rilevanti e concessione del bonus in caso di insufficienza delle risorse disponibili.

Tra i chiarimenti principali forniti dal Dipartimento, alla pagina http://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/faq-sul-credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/

Presentazione della rinuncia alla richiesta: La rinuncia, totale o parziale, agli effetti di una “comunicazione per l’accesso” al credito di imposta precedentemente inviata, può essere presentata, per qualunque motivo, negli stessi termini per la presentazione della comunicazione stessa, cioè dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. La rinuncia presentata fuori termine, pertanto, non sarà presa in considerazione. Non è possibile, invece, presentare una rinuncia agli effetti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata.

Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia: l’elenco dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia, presente in allegato alla “comunicazione telematica”, deve essere compilato soltanto nell’ipotesi in cui il credito di imposta richiesto sia superiore a 150.000 euro dai soli operatori che non siano iscritti nelle “white list”. Se l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nella comunicazione/dichiarazione sostitutiva è superiore a 150.000 euro, infatti, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

·         di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste), oppure

·         di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, sia nella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” sia nella “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

Tipologie di pubblicità ammesse al tax credit: il credito d’imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile. Non sono pertanto ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc…).

Precisazione sugli analoghi investimenti: il credito d’imposta in oggetto riguarda esclusivamente gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su mezzi di “informazione”: cioè su emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile. L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti pubblicitari il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione  nell’anno precedente. Per “analoghi investimenti” sugli “stessi mezzi di informazione”, si intende investimenti sullo stesso “canale informativo”, cioè sulle radio e televisioni locali analogiche o digitali, da una parte, oppure sulla stampa cartacea ed online, dall’altra, e non sulla singola emittente o sul  singolo giornale.

Concessione del bonus in caso di insufficienza delle risorse disponibili: l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione. Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, si procederà alla ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

Sui siti dell’Agenzia delle Entrate e del Dipartimento verrà data notizia di eventuali aggiornamenti della modulistica e relative istruzioni e di ogni altra informazione utile sull’agevolazione.

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