Vertenza Esso: il Tribunale di Roma condanna Petrolifera Adriatica ad applicare l’Accordo economico e al pagamento delle somme dovute, oltre alle spese processuali

Faib, Landi: Soddisfazione per la sentenza che riconosce i diritti dei gestori.
Stefanelli, responsabile comitato di colore Esso/Petrolifera Adriatica: è il risultato di una lunga battaglia sindacale e giudiziaria
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Il Tribunale di Roma, sezione XVII, con sentenza n. 3648 del 19/10 /2018, in accoglimento della domanda del gestore Esso ricorrente rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Grassi e Michele Guidugli, del pool legale della Faib nazionale, ha condannato Petrolifera Adriatica ad applicare nella somministrazione di carburante le condizioni economiche previste dall’Accordo aziendale sulla viabilità ordinaria della rete Esso del 16/7/2014, condannando la stessa al pagamento della cifra fissa prevista dall’accordo medesimo, oltre gli interessi. Il Giudice Laura Centofanti del Tribunale di Roma ha condannato Petrolifera Adriatica anche al pagamento delle spese processuali.

Nel ricorso al Giudice il gestore Faib ricorrente aveva chiesto che Petrolifera Adriatica applicasse le condizioni economiche dell’Accordo sindacale Esso del 16/7/2014, ancora vigente, non essendo intervenuto alcun nuovo accordo con le tre associazioni di categoria rappresentative dei gestori.

Nel ricorso, il gestore chiedeva il riconoscimento delle quote fisse previste dall’Accordo e non corrisposte alle scadenze previste. Il ricorrente, gestore dell’impianto Esso ceduto a Petrolifera Adriatica il 12/1/2017, nell’istanza richiedeva che in virtù della cessione del ramo d’azienda, Petrolifera Adriatica applicasse l’Accordo- in ragione della vigenza del medesimo- poiché espressamente previsto dalle pattuizioni sindacali.

Il gestore ricorrente denunciava che petrolifera Adriatica si era rifiutata di applicare il suddetto Accordo e che nonostante una specifica diffida, Petrolifera Adriatica non aveva offerto alcun riscontro.

Petrolifera Adriatica dal canto suo sosteneva che con l’atto di cessione dell’azienda Esso non si fosse verificato alcun subentro da parte della stessa nella posizione di Esso Italiana, sostenendo anche che l’efficacia dell’Accordo collettivo era già venuta meno; argomentando inoltre che nel frattempo la clausola di ultrattività dell’Accordo fosse decaduta per le mutate condizione economiche del settore e quindi chiedeva di rigettare le domande formulate dalla ditta ricorrente. Petrolifera Adriatica sollevava anche eccezione di competenza territoriale.

Il Giudice ha ritenuto inammissibile la questione dell’incompetenza territoriale ed ha quindi sancito che gli accordi economici normativi conclusi tra le associazioni di categoria e la Esso rientrano nel contesto normativo delineato dal disposto dell’art. 1 del D. Lgs. 32/98 e che non si possa “nemmeno dubitarsi della circostanza che in virtù della successione di Petrolifera Adriatica nella posizione della Esso italiana nel singolo contratto di fornitura di carburante essa avesse assunto anche l’obbligo di pervenire alla determinazione dei prezzi di vendita secondo i criteri delineati dagli accordi collettivi sottoscritti.”

Quanto all’eccezione sollevata da Petrolifera Adriatica di non essere tenuta al rispetto dell’Accordo del 16/7/2014, per aver lo stesso perso efficacia prima della cessione del contratto intervenuta il 12/1/2017, allorché la scadenza dell’accordo era stata stabilita il 31/10/2015, il giudice del Tribunale di Roma ha ricordato che la parte ricorrente ometteva di considerare come le parti originarie dell’Accordo avessero espressamente previsto l’ultrattività di esso ritenendo “neppure degno di soffermarsi sulla tematica in quanto quest’ultima è pacificamente ammessa nell’ipotesi vi sia espressa pattuizione in tal senso negli accordi medesimi, come nel caso di specie”.

Né può essere sollevata la circostanza che l’Accordo “fosse stato sottoscritto da altro soggetto economico, con esigenze organizzative diverse anche in ragione delle diverse dimensioni, dato che la resistente  è subentrata nella posizione del primo in forza della cessione in suo favore da parte di Esso Italiana dei contratti con i gestori, convenendo quest’ultima nella piena consapevolezza delle obbligazioni da essi derivanti”.

Ancora, il Giudice ha respinto anche “l’obiezione secondo la quale la clausola di ultrattività di un accordo sino alla conclusione di uno nuovo potrebbe comportare il rischio che tra le parti si costituisca un vincolo potenzialmente assoluto e per un tempo indeterminato; questa obiezione “appare superabile in applicazione dei principi generali in forza dei quali ciascuna parte può esigere che l’altra si attenga ai principi di correttezza e buona fede”.

Petrolifera Adriatica aveva anche affermato di essersi adoperata per la stipulazione di un nuovo accordo. Il Giudice, dalla produzione documentale ha invece dedotto “la unilaterale sospensione dell’accordo da parte di Petrolifera Adriatica” e le conseguenti proteste dei gestori in seguito alle quali si è aperto il tavolo di conciliazione al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico per addivenire ad una nuova regolamentazione dei rapporti economici tra le parti

Il Giudice, quindi, non ha ravvisato nel comportamento delle Associazioni alcun atteggiamento ostruzionistico. Ha perciò sancito la piena applicabilità tra le parti dell’accordo del 16/7/2014 disponendo la condanna di Petrolifera Adriatica al pagamento della somma complessiva della cifra fissa di cui all’Accordo stesso, oltre alle spese.

“Si tratta- ha detto Martino Landi, Presidente della Faib nazionale-di un risultato storico per il settore, perché per la prima volta si va a sentenza su una questione di tale importanza. Viene ancora una volta affermata la validità erga omnes degli accordi economici e normativi siglati dalle Associazioni dei gestori in forza di legge. È ora che tutti gli operatori che finora si sono sottratti all’obbligo di applicazione degli accordi facciano una riflessione seria e avviino l’attuazione della normativa di settore. Siamo soddisfatti come Faib, in quanto promotori di questa come di altre decine di azioni che stanno arrivando a sentenza. Anche questa è una pronuncia contro l’illegalità e una vittoria per affermare lo stato di diritto nel nostro settore.”

Soddisfazione esprime anche Andrea Stefanelli, tra i promotori della vertenza contro Petrolifera Adriatica e lui stesso tra i ricorrenti. “Siamo stati costretti a ricorrere al Giudice dopo numerose richieste di confronto con l’azienda, proteste e scioperi, anche al sotto al Mise. Questa azienda non ci ha lasciato alcuna alternativa al contenzioso giudiziario e solo oggi, in modo tardivo, si è resa disponibile ad aprire un tavolo negoziale. In questo momento sento il bisogno di esprimere soddisfazione per il collega e per la categoria e di ringraziare la regione Toscana che ha sempre manifestato il proprio sostegno alle nostre sacrosante ragioni.

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