Le organizzazioni di categoria chiedono chiarimenti al Ministero del Lavoro
La nuova normativa sulla cosiddetta “quota 100” per l’accesso anticipato al pensionamento, così come è stata formulata, crea concrete difficoltà agli agenti e rappresentanti di commercio che ne volessero usufruire. Con il risultato che si rischia di produrre una discriminazione a danno dei lavoratori del settore.
La disciplina del decreto-legge, infatti, non ha tenuto conto delle specifiche modalità di svolgimento e di cessazione dell’attività di intermediazione commerciale previste dalle norme di legge e dagli Accordi economici collettivi che regolano il rapporto di agenzia.
Allo stato dell’arte, si riscontrano non poche contraddizioni proprio tra la nuova normativa e quanto invece sancito dal Codice Civile e dagli Accordi economici collettivi.
In particolare, nella fase di chiusura dei rapporti contrattuali con le aziende rappresentate dagli Agenti, la prevista impossibilità di cumulare la pensione “quota 100” con i redditi derivanti dall’attività, pena la sospensione dell’erogazione della pensione stessa, impedisce all’agente di commercio di poter incassare quelle provvigioni, relative a ordini conclusi prima della conclusione del rapporto contrattuale e maturate a seguito del rapporto medesimo, ma pagate successivamente a rapporto ormai concluso.
A questo fine le Organizzazioni sindacali rappresentative della categoria e firmatarie degli Accordi economici collettivi (F.N.A.A.R.C, F.I.A.R.C., FILCAMS-C.G.I.L., FISASCAT-C.I.S.L., UILTUCS-U.I.L., U.G.L., USARCI) hanno unitariamente sottoposto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed agli Organi competenti in materia una richiesta di chiarimento in ordine alla corretta interpretazione della normativa al fine di evitare un’ingiusta disparità a danno di una intera categoria di lavoratori.