Si tratta del 6917
I soggetti aventi i requisiti per accedere al “Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”, che hanno comunicato entro il 7 settembre scorso l’ammontare delle spese ammissibili all’Agenzia delle Entrate, hanno ora il codice tributo.
Si tratta del 6917 denominato “Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione”. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo si trova nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”. Il modello F24 può essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici.
Tramite F24 non è l’unico modo in cui si possono recuperare i crediti: è infatti possibile anche cederli a soggetti terzi, con facoltà di successiva cessione. I cessionari possono utilizzare il credito d’imposta in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata all’Agenzia delle entrate la prima cessione del credito.