Contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni: disponibile il codice tributo per credito di imposta

Per consentire l’utilizzo in compensazione è istituito il codice tributo “6941

Pronto il codice tributo per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Sostegni a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”.

Con la risoluzione n. 24/E l’Agenzia ha istituito i codici tributo per permettere la restituzione del contributo ricevuto tramite bonifico oppure utilizzato in compensazione, nel caso in cui questo sia risultato in tutto o parzialmente non spettante.

I codici tributo istituiti – Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, è istituito il codice tributo “6941” (“Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1 DL n. 41 del 2021”). La risoluzione n. 24/E istituisce anche tre codici tributo per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

Come verificare l’effettivo riconoscimento del credito – C’è tempo fino al 28 maggio 2021 per richiedere online il bonus a fondo perduto previsto dal Dl n. 41/2021 (Decreto Sostegni). Una volta presentata la domanda, in caso di esito positivo successivo alle ordinarie verifiche, il sistema dell’Agenzia delle Entrate comunicherà l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o il riconoscimento come credito d’imposta (nel caso di tale scelta). La consultazione dell’esito potrà essere fatta nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato.

La risoluzione

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