In presenza di determinate condizioni come cambiamento della disabilità o la separazione dei genitori va ripresentata la domanda
Nella circolare n. 132 del 15 dicembre 2022 l’Inps ha precisato che sussiste sempre l’onere di presentare la nuova Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per l’anno 2023 per ottenere da marzo gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale sulla base dell’attestazione Isee 2023 e di quanto previsto dai criteri per la determinazione dell’assegno in tema di importi maggiorati.
In caso di variate condizioni, rispetto alla domanda accolta, occorre intervenire tempestivamente sull’istanza già acquisita dall’Inps e adeguarne i contenuti rispetto ad un’eventuale_
- nascita di figli;
- variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
- variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
- le modifiche attinenti all’eventuale separazione dei genitori;
- i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
- variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021, che ha reso operativa la misura introdotta dall’articolo 2 della legge n. 46/2021.
Quantificazione
Per la quantificazione dell’Assegno unico occorre presentare la nuova Dsu (dichiarazione sostitutiva unica) per il rinnovo dell’Isee per il 2023. In questo modo è possibile ottenere, a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale, sulla base dell’attestazione Isee 2023, spiega FiscoOggi. In assenza di una nuova Dsu, correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico sarà calcolato a partire da marzo 2023 sugli importi minimi previsti.
Qualora la nuova Dsu sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per il 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione dei importi dovuti arretrati.
Auu in sintesi
L’Assegno unico e universale per i figli, dal 1° marzo 2022:
- è una prestazione erogata mensilmente dall’Inps a tutti i nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e, in presenza di determinati requisiti, per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni. Inoltre, è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità, senza limiti di età;
- spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;
- ha un importo commisurato all’Isee. Rimane comunque possibile fare domanda senza Isee, ma si ottiene così l’importo minimo per ciascun figlio.
La domanda di assegno unico e universale va presentata annualmente – ora solo in caso di variazione delle condizioni. La presentazione può avvenire attraverso uno dei seguenti canali: sito Inps, contact center dell’Istituto (numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, ovvero numero 06 164.164, da rete mobile a pagamento), patronati.
La Legge di Bilancio 2023
La legge di bilancio 2023 ha incrementato del 50% gli importi vigenti per ciascun figlio di età inferiore a un anno e per ciascun figlio fino ai tre anni purché appartenente a nuclei familiari con tre o più figli e con Isee non superiore a 40mila euro. Incrementata del 50% anche la maggiorazione forfetaria per i nuclei familiari in cui sono presenti quattro o più figli, che passa quindi da 100 a 150 euro. Vanno a regime, inoltre, le disposizioni particolari per i figli con disabilità.