Approvate ieri dal Senato le nuove norme per la vendita dei giornali

Con l’approvazione in via definitiva della Legge sulla manovra correttiva, divengono esecutive le modifiche alla Legge 170/01, introdotte nella stessa Legge con emendamento. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, segnaliamo le novità più importanti

Sintesi schematica sulle novità introdotte dall’Articolo 64-bis

La norma, interviene sul sistema di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica, apportando modifiche al D. Lgs. 170/2001.
In particolare, confermando l’attuale articolazione del sistema sul territorio nazionale in punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi, elimina la previsione di rilascio dell’autorizzazione da parte dei Comuni per l’esercizio dell’attività, sostituendola mediante la segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Conseguentemente, sopprime anche gli specifici obblighi di programmazione e pianificazione, in capo alle Regioni e in capo ai Comuni.
Le altre novità contenute nella disposizione di Legge sono:

  • La liberalizzazione degli orari e delle chiusure dei punti vendita. La norma stabilisce, con intesa in sede di Conferenza unificata, che siano individuati criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, e fissati per Legge
  • L’obbligo per le imprese di distribuzione di garantire a tutti i rivenditori l’accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali e che la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntivi a carico del rivenditore
  • Dispone che le imprese di distribuzione assicurino ai punti vendita forniture di quotidiani e periodici adeguate (per tipologia e quantità) a soddisfare le esigenze dell’utenza del territorio. Le forniture in eccesso rispetto a tali esigenze, o quelle che non sono oggetto di parità di trattamento (ai sensi dell’art. 8 della L. 198/2016) possono essere rifiutate o restituite anticipatamente dai rivenditori
  • La possibilità per i punti vendita esclusivi di svolgere un’attività addizionale di distribuzione, previa Scia

Su questo ultimo punto, in particolare, la norma dispone che i punti vendita esclusivi possono rifornire, sulla base di accordi di fornitura, i punti vendita delle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione. Le condizioni economiche per lo svolgimento di tali attività sono definite con accordo su base nazionale tra le Associazioni di Categoria più rappresentative di editori e rivenditori di quotidiani e periodici.
Infine, in conseguenza della nuova disciplina sulla parità di trattamento prevista dall’art. 8 della L. 198/2016, vengono abrogate le disposizioni per le quali, nella vendita di quotidiani e periodici, i punti vendita esclusivi sono obbligati alla parità di trattamento alle diverse testate.
Sulle eventuali violazioni delle disposizioni previste dal Decreto in oggetto saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 22 del D. Lgs. 114/1998 (che stabilisce i principi e le norme generali sull’esercizio dell’attività commerciale).

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