Qualche chiarimento sulla strumentazione che determina l’essere soggetti all’imposta
Molte imprese del commercio e dei servizi stanno ricevendo lettere in cui la RAI sollecita il pagamento del canone speciale per apparecchi radiotelevisivi detenuti presso i locali destinati all’attività d’impresa.
Chi deve pagare il canone speciale?
“Ha l’obbligo di corrispondere il canone speciale RAI – si legge nel sito Canone Rai – chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare o che li impieghino a scopo di lucro diretto o indiretto”.
Che differenze si hanno con il canone ordinario?
“Il canone speciale va corrisposto per ogni sede ove siano detenuti apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive, anche se facenti capo ad un medesimo soggetto. Il Canone speciale è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell’attività, deve essere data disdetta del canone alla RAI”.
Quali sono gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni?
Il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, è già intervenuto al fine di chiarire quali siano gli apparecchi “atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni”.
“Debbono ritenersi assoggettabili a canone – spiega il sito: le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva. Il sintonizzatore radio/TV dovrà essere conforme ad almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere le radiodiffusioni nelle bande di frequenze assegnate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF)”.
- “Un apparecchio si intende “atto” a ricevere le radioaudizioni se e solo se include nativamente gli stadi di un radioricevitore completo: sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi radiotelevisivi, solo audio per i servizi radiofonici“.
- “Un apparecchio si intende “adattabile” a ricevere le radioaudizioni se e solo se include almeno uno stadio sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), ma è privo del decodificatore o dei trasduttori audio/video, o di entrambi i dispositivi, che collegati esternamente al detto apparecchio realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo“.
Non paga il canone speciale Rai chi è in possesso di:
“Un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione, in quanto non è ritenuto né “atto”, né “adattabile” alla ricezione delle radioaudizioni”.
Il Ministero, per ulteriore chiarezza, ha stilato una tabella esemplificativa, dove vengono elencati apparecchi atti e adattabili, soggetti al pagamento del canone TV, e gli apparecchi che non lo sono in quanto né atti né adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo.
Tipologie di apparecchiature atte alla ricezione della Radiodiffusione. | Tipologie di apparecchiature adattabili alla ricezione della Radiodiffusione. | Tipologie di apparecchiature né atte né adattabili alla ricezione della Radiodiffusione |
– Ricevitori TV fissi; – Ricevitori TV portatili; – Ricevitori TV per mezzi mobili; – Ricevitori radio fissi; – Ricevitori radio portatili; – Ricevitori radio per mezzi mobili; – Terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio/TV (esempio cellulare DVB-H); – Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, lettore mp3 con radio FM integrata). |
– Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV; – Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV; – Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV; – Decoder per la TV digitale terrestre; – Ricevitore radio/TV satellitare; – Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV, senza trasduttori (per esempio, Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV). |
– PC senza sintonizzatore TV, – monitor per computer, – casse acustiche, – videocitofoni. |
In conclusione:
Se le imprese del commercio e dei servizi appurano che apparecchi detenuti in azienda sono muniti di sintonizzatore il pagamento del canone speciale RAI sarà dovuto (per ogni sede ove siano detenuti apparecchi) e il numero del relativo abbonamento dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi. In caso diverso, non dovrà darsi seguito ad alcun pagamento.