A seguito delle nuove disposizioni legislative introdotte dalla Legge 213 del 30 dicembre 2023 e dal Decreto Ministeriale n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2025 (GU. N.48 del 27-2-2025) tutte le imprese operanti in Italia sono obbligate a stipulare un’assicurazione contro i danni derivanti da specifiche catastrofi naturali.
“Tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione e dal settore di attività, con sede legale o una stabile organizzazione in Italia, devono obbligatoriamente stipulare un’assicurazione che copra i danni diretti e indiretti causati da eventi catastrofici naturali come specificato in precedenza”, si legge nel DM. “Questa disposizione si applica per garantire una protezione uniforme del tessuto produttivo nazionale e una gestione più efficace delle emergenze post-catastrofali”.
Chi è Obbligato a Assicurarsi?
- Imprese con Sede Legale in Italia: Tutte le imprese registrate nel Registro delle Imprese italiane devono adempiere a questo obbligo. Vi sono obbligate anche le imprese iscritte nelle sezioni speciali del Registro, tra le quali piccoli imprenditori, società semplici, imprese artigiane, startup innovative, PMI innovative, incubatori certificati, e società tra professionisti.
- Imprese con Stabile Organizzazione in Italia: Anche le imprese estere con presenza operativa stabile in Italia sono soggette all’obbligo.
Cosa bisogna assicurare?
L’assicurazione dovrà coprire i danni diretti ai beni aziendali, inclusi terreni, fabbricati, impianti e macchinari causati da eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. L’obbligo di copertura comprende anche i beni condotti dall’imprenditore in locazione (ad esempio l’immobile), affitto di azienda, usufrutto di azienda, in quanto, sebbene non di proprietà dell’impresa, sono impiegati per l’esercizio dell’attività della medesima, a meno che non siano già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore, quale, appunto, il proprietario.
Chi è Escluso?
- Imprese Agricole: Queste imprese non rientrano nell’obbligo di assicurazione catastrofale.
- Immobili Non Strumentali: Gli immobili che non sono utilizzati direttamente nell’attività produttiva dell’impresa non devono essere assicurati.
Cosa succede a chi non si assicura?
Se un’impresa non si conforma all’obbligo di assicurarsi contro i danni derivanti da catastrofi naturali, come stabilito dalla Legge 213 del 30 dicembre 2023 e dal Decreto Ministeriale n. 18 del 30 gennaio 2025, si espone a diverse conseguenze negative:
- Esclusione da Contributi e Agevolazioni Pubbliche: Le imprese che non rispettano l’obbligo di assicurazione possono essere escluse da contributi statali, incentivi fiscali, e altre forme di agevolazioni pubbliche. Questo può rappresentare un significativo svantaggio competitivo.
- Mancato Indennizzo in Caso di Evento: In assenza di una polizza assicurativa, l’impresa non avrà diritto a ricevere indennizzi per danni subiti in seguito a una catastrofe naturale, esponendola a potenziali perdite economiche gravi e difficilmente sostenibili.
- Responsabilità degli Amministratori: Gli amministratori delle imprese che non adempiono a questo obbligo legale possono essere ritenuti responsabili per i danni subiti dall’impresa a seguito di una catastrofe non coperta da assicurazione. In tali circostanze, i soci dell’impresa possono intentare azioni legali contro gli amministratori per il recupero dei danni e per la negligenza nel non proteggere l’azienda.
Responsabilità per la stipula del contratto di Assicurazione
- Proprietario vs. Conduttore: L’obbligo di contrarre assicurazione, in caso di attività esercitata utilizzando un immobile condotto in locazione, spetta, come si è detto, a chi impiega i beni, a qualsiasi titolo, a meno che tali beni non siano già assistiti da analoga copertura assicurativa stipulata da soggetti diversi: ciò significa che, se il proprietario non assicura l’immobile, deve comunque provvedervi il locatario, salva la rivalutazione dei rapporti contrattuali (ed in particolare economici) fra le parti. Va considerato che, qualora l’immobile sia di proprietà di un’azienda che ha come scopo quello di gestire attività consistenti nella messa a disposizione di immobili per l’esercizio di attività imprenditoriali da parte di terzi (ad esempio centri commerciali), l’impresa tenuta a stipulare la polizza assicurativa per l’immobile, in prima battuta, dovrebbe essere proprio quella proprietaria. Al fine di ripartire le responsabilità e adeguare i contratti in essere, si ritiene opportuno un previo confronto tra proprietario e conduttore dei locali.
- Immobili Vuoti e Inoccupati: Anche gli immobili vuoti ma destinati all’uso aziendale devono essere assicurati se considerati strumentali per l’impresa.
Cosa Copre l’Assicurazione Catastrofale?
L’assicurazione deve coprire danni causati da:
- Alluvioni, inondazioni ed esondazioni: Copertura contro danni dovuti al superamento dei livelli normali delle acque.
- Sismi: Protezione contro i danni derivanti da movimenti tettonici.
- Frane: Inclusione di danni a causa di smottamenti o crolli di terreno.
Cosa non è coperto?
Secondo il Sole 24 Ore, che ha avuto modo di consultare la relazione tecnica del decreto attuativo, nella copertura per frane sono esclusi eventi movimento o distacco graduale di roccia o terra, includendo solo il distacco rapido di roccia per un “intero rilevo sotto l’azione della gravità”. Dalla copertura sono esclusi anche eventi legati a errori nei progetti di lavori di scavo di pendii nei 10 anni seguenti all’esecuzione e le spese di demolizione e sgombero dei detriti.
Per quanto riguarda l’alluvione, sono incluse nella copertura l’inondazione ed esondazione intese come fuori uscita di acqua dalle usuali sponde dei corsi d’acqua, di bacini naturali o argini artificiali. Sono esclusi, invece, mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, umidità, trasudazione oppure allegamenti dovuti dall’impossibilità del suolo di assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevata intensità (le cosiddette bombe d’acqua).
Il sisma invece è inteso come ‘sommovimento brusco della crosta terrestre dovuto a cause endogene’. Sono escluse le eruzioni vulcaniche, i bradisismi, le valanghe e le slavine, e alluvioni, esondazioni, inondazioni e allagamenti conseguenti a terremoto.
La stipula di questa assicurazione è fondamentale non solo per conformarsi alla normativa vigente – e non incorrere dunque nelle penalità previste – ma anche per tutelare le attività produttive dal rischio di gravi perdite economiche causate da disastri naturali.