Commissione X attività produttive: concorrenza sleale ed esercizio abusivo nel settore dell’acconciatura e dell’estetica

abusivismo_estetisti_parrucchieriNella seduta del 3 agosto è stata data risposta all’interrogazione dell’On. Rostellato relativa alla Concorrenza sleale ed esercizio abusivo nel settore dell’acconciatura e dell’estetica. Ha risposto all’interrogazione il Vice Ministro allo Sviluppo Economico Teresa Bellanova

Dal Vice Ministro è stato messo in rilievo che l’attuale diffusione di fenomeni di esercizio dell’attività professionale secondo modalità illecite è certamente connesso, per un verso, alla prolungata fase di recessione o stagnazione dell’economia, mentre sotto altro profilo emergono dinamiche di prestazione abusiva dei servizi professionali in contesti legati alla insufficiente integrazione, prima di tutto culturale, di fasce dell’immigrazione proveniente da Paesi esterni all’Unione Europea. Le vigenti discipline recate dalle Leggi nazionali (rispettivamente: per il settore dell’acconciatura, la Legge 17 agosto 2005, n. 174; per il settore dell’estetica, la Legge 4 gennaio 1990, n. 1) prevedono disposizioni volte a limitare, con fini peraltro non pienamente definiti, l’esercizio dell’attività professionale con modalità differenti dall’usuale fornitura del servizio all’interno di locali commerciali aperti al pubblico.
Alla luce delle segnalazioni pervenute ai competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico, emerge una tendenza del mercato verso forme di esercizio delle attività in parola che prescindano interamente dalla disponibilità di locali al cui interno siano esercitate in forma stabile, per rivolgersi invece, verso modalità di fornitura della prestazione professionale esclusivamente presso il domicilio dei clienti.  Conseguentemente, con nota del 12 febbraio 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito della ricognizione da quest’ultima operata in relazione al Piano nazionale di riforma delle professioni, l’intenzione di avviare una attenta riflessione sull’ipotesi di una parziale riformulazione delle normative in vigore, al fine di rendere la regolazione nazionale più aderente alle esigenze espresse dagli operatori professionali e dalla stessa clientela cui essi si rivolgono, contemperando l’esigenza di una maggiore apertura del mercato con una più efficace delimitazione dei vincoli al legittimo esercizio delle attività professionali in questione.  In tale contesto, l’introduzione di norme per la «piena tracciabilità» dei prodotti strumentali all’esercizio delle attività professionali in parola, appare difficilmente compatibile con il vigente quadro normativo europeo e, tra l’altro, comporterebbe un irrigidimento del mercato, con inutile aggravio di oneri a carico delle imprese e delle stesse Autorità tenute alla vigilanza ed alla repressione dei fenomeni illeciti. Al contrario, appare maggiormente incisiva, seppur non risolutiva, la proposta di intraprendere azioni e campagne di informazione volte a sensibilizzare i cittadini, potenziali fruitori dei servizi resi abusivamente circa i rischi derivanti dal mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie ed in materia di formazione professionale, in caso di fruizione dei servizi da operatori abusivi. Il Ministero della salute, sentito al riguardo, ha rappresentato che nell’ambito delle proposte avanzate per la revisione delle professioni di cui si tratta, non si è esclusa l’ipotesi dell’istituzione di un albo con obbligo formativo per gli iscritti, che avvicinerebbe la disciplina dell’esercizio, in particolare, della professione di estetista, ad una professione sanitaria. Inoltre, con riferimento alle attività di controllo e di irrogazione delle previste sanzioni da parte degli organi deputati, per quanto gli importi delle sanzioni amministrative possano certamente essere oggetto di un adeguamento, non può non rilevarsi che le concrete modalità di esercizio abusivo dell’attività professionale, in particolare se svolte presso il domicilio del cliente, rendono difficoltosa l’attività di repressione e di conseguente irrogazione delle sanzioni. Quanto infine all’auspicato incremento della durata dei percorsi formativi, premesso che l’attuale formazione prevista dalla normativa vigente appare già in grado di determinare un livello professionale degli operatori assolutamente idoneo all’esercizio dell’attività professionale, si evidenzia che lo stesso, se da un lato potrebbe realizzare una condivisibile maggiore professionalizzazione degli operatori, dall’altro rischierebbe di accrescere gli spazi dell’abusivismo e delle condotte anticoncorrenziali, ottenendo di fatto un risultato opposto a quello atteso.

Fonte: Confesercenti Parlamento Newsletter

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