Concessioni autostradali, affidamento dei servizi carburanti e ristoro delle Aree di Servizio sulla Salerno-Reggio Calabria. Faib, Fegica e Figisc diffidano Anas e chiedono incontro urgente

salerno_reggio_calabriaA seguito dell’Assemblea dei gestori della Salerno-Reggio Calabria tenuta a Roma lo scorso 19 aprile, Faib, Fegica e Anisa hanno formalmente diffidato Anas perché produca una documentazione di gara ed in particolare gli “schemi di convenzione” pienamente rispondente alle prescrizioni tassative di Legge.
Nella nota inviata al Presidente Anas Gianvittorio Armani e, per conoscenza, al Ministro Graziano Delrio, alla Vice Ministro al MiSE Teresa Bellanova, al Sen. Riccardo Nencini, Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti, all’Arch. Mauro Coletta, Direttore Generale Infrastrutture e Trasporti, all’Ing. Gilberto Dialuce, Direttore Generale Sviluppo Economico, al Dott. Amedeo Lepore, Assessore Attività Produttive Regione Campania, al Dott. Aldo Berlinguer, Assessore Infrastrutture Regione Basilicata, alla Dott.ssa Carmela Barbalace, Assessore Attività Produttive Regione Calabria, le Associazioni dei gestori “prendono atto di come risultino allo stato del tutto omessi e comunque non adeguatamente rinvenibili una serie di prescrizioni discendenti dal quadro normativo vigente, nazionale e regionale.”
Faib, Fegica e Anisa ribadiscono che allo stato non risulta sufficientemente chiaro che ai sensi del Decreto Interministeriale del 7.8.2015 (Documento Procedurale punto 1.2.), l’affidatario dei servizi carbolubrificanti subentrante é tenuto ad offrire al gestore comodatario attuale il mantenimento della gestione mediante un nuovo contratto di cessione gratuita (comodato) della durata di almeno nove anni, allo scopo di assicurare il principio della “continuità di gestione” in osservanza del quadro normativo vigente richiamato dal medesimo Decreto (art. 16, Legge 1034/1970; art. 19, DPR 1269/1971); che in ogni caso, in applicazione del Decreto Interministeriale del 7.8.2015 (Documento Procedurale punti 1.1 e 1.2.) nonché del quadro normativo vigente richiamato dal medesimo Decreto (art. 16, Legge 1034/1970; art. 19, DPR 1269/1971), ove il gestore comodatario attuale dovesse non essere interessato a proseguire la sua attività nei termini sopra esposti, l’affidatario dei servizi carbolubrificanti – in alternativa alla conduzione diretta attraverso proprio personale dipendente – può avvalersi di un terzo per la gestione di tali servizi solo ed esclusivamente attraverso la stipula di Contratti di comodato volti alla cessione gratuita delle attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione dei carburanti della durata di almeno nove anni; che l’esecuzione del rapporto contrattuale tra l’affidatario dei servizi carbolubrificanti ed il gestore deve essere regolato in conformità con le disposizioni di Legge ivi comprese quelle contenute nelle Leggi speciali per il settore carburanti (D.lgs. 32/1998, Legge 57/2001, Legge 57/2012).
Inoltre non appare chiarito che l’utilizzo dell’accettatore automatico di banconote e carte di credito asservito alla distribuzione dei carburanti è possibile esclusivamente durante il turno notturno… e fatta in ogni caso salva la garanzia del presidio e dell’assistenza all’automobilista da parte di personale dipendente a ciò addetto. Allo stesso tempo non sembra evidenziato che in applicazione del Decreto Interministeriale del 7.8.2015 (Documento Procedurale punto 1.8.a.), perché sia consentito al gestore comodatario di poter esercitare le attività di vendita di beni e servizi (cosiddetto “sottopensilina”) previste dalla Legge 27/2012, la incentivazione di adeguate soluzioni tecniche oltre al fatto che deve essere mantenuta la presenza delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate del gestore comodatario attuale, ove già esistenti al momento dell’entrata in vigore del medesimo Decreto.
Nella nota Faib, Fegica e Anisa sottolineano che appare del tutto evidente come l’omissione anche solo di alcune delle prescrizioni sopra sinteticamente evidenziate sia idonea ad arrecare un significativo quanto ingiusto danno a ciascun singolo gestore ed all’intera Categoria rappresentata.
Alla luce delle considerazioni svolte in Assemblea le Associazioni, in nome e per conto dei gestori ad esse associate, hanno dunque diffidato Anas formalmente perché produca una documentazione di gara ed in particolare gli “schemi di convenzione” da sottoporre ai concorrenti qualificati per l’affidamento dei servizi carbolubrificanti e ristoro previsti presso le AdS della tratta Salerno-Reggio Calabria, pienamente rispondente alle prescrizioni tassative di Legge, chiedendo allo stesso tempo un incontro urgente finalizzato ad approfondire le questioni sollevate.

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