Il Presidente Rebecchi: “Bene la scelta dell’amministrazione regionale di limitare la ‘Zona Rossa’ ai territori maggiormente a rischio. E’ una richiesta che portiamo avanti da tempo e apprezziamo sia stata condivisa anche da Regione Lombardia”
Il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato la nuova Ordinanza n. 701 che sancisce l’applicazione delle regole in vigore nelle “Zone Rosse”, in considerazione dell’aggravarsi dell’emergenza Covid-19, nei comuni di Bollate (MI) – Castrezzato (BS) – Mede (PV) – Viggiù (VA).
Gianni Rebecchi, Presidente Confesercenti Lombardia, ha commentato: «Bene la scelta dell’amministrazione regionale di non estendere a tutto il territorio le misure vigenti in “Zona Rossa” ma di limitarle ai territori maggiormente a rischio. E’ una richiesta che portiamo avanti da tempo e apprezziamo sia stata condivisa anche da Regione Lombardia».
A decorrere dalle ore 18.00 del 17 febbraio 2021 e fino al 24 febbraio 2021, salvo eventuali proroghe dovute all’evoluzione del contesto epidemiologico, in tali comuni si applicano le misure previste per le “Zone Rosse”, che riportiamo di seguito:
- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno degli stessi (dunque degli stessi Comuni), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Consentita, una sola volta al giorno e nell’ambito del territorio comunale, nell’arco temporale tra le ore 5 e le 22 la “visita ad amici o parenti” (massimo 2 persone, non rientrano nel conteggio figli minori di 14 anni, persone con disabilità e conviventi non autosufficienti). Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, gli spostamenti per “visita ad amici o parenti” sono consentiti per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia (clicca qui per scaricare il modulo di autodichiarazione editabile).
- Attività dei servizi di ristorazione: bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie e altre simili attività restano sospese salvo che per quelle attività site nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, nonché per l’attività di mense e catering continuativo su base contrattuale e con riferimento agli esercizi situati nelle strutture ricettive, a favore dei rispettivi alloggiati. Resta in ogni caso possibili le consegne a domicilio, nonché l’asporto nella fascia oraria 5-22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per le attività di somministrazione che esercitano come attività prevalente quella identificata dal codice ATECO 56.3 (Bar a altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
- Attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e rivendite di altri beni di prima necessità (clicca qui per il download dell’allegato 23, che individua le attività che possono restare aperte) sospese, con mercati chiusi, salvo che per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e floro-vivaistici. Per le attività che svolgono commercio al dettaglio di bevande (ATECO 47.25) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
- Cartellonistica indicante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale da esporre obbligatoriamente nei locali pubblici e aperti al pubblico che possono restare aperti (tale indicazione deve garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra ogni individuo): clicca qui per scaricare la cartellonistica Confesercenti Lombardia.
- Attività inerenti servizi alla persona: sospese, tranne lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere (clicca qui per il download dell’allegato 24, che individua le attività che possono restare aperte).
- Attività dei parchi tematici e di divertimento: sospese.
- Attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza nonché culturali, centri sociali e centri ricreativi: sospese.
- Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente: sospese.
- Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto: sospesi.
- Attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso: sospese.
- Convegni, congressi e altri eventi: sospesi ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza
- Mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura: sospese.
- Viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate: sospesi.
- Comprensori sciistici: chiusi.
All’interno di tali comuni, peraltro, è previsto che si svolgono esclusivamente con modalità a distanza anche le attività scolastiche e didattiche per tutte le classi delle scuole elementari e per le classi prime medie, sia statali che paritarie, oltre a quelle delle classi seconde e terze medie e delle scuole superiori (come già stabilito dal DPCM 14 gennaio 2021). Sono inoltre sospesi i servizi educativi pubblici e privati per l’infanzia, nonché le scuole dell’infanzia sia statali che paritarie.
Le attività di laboratorio sono sospese nelle scuole di ogni ordine e grado. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.
Restano inoltre in vigore le altre disposizioni anti-Covid già in essere, tra cui, oltre all’obbligo di uso di mascherine anche all’aria aperta e al mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro in tutti i casi previsti:
- Applicazione del protocollo di regolamentazione delle misure anti-COVID19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020
- Rispetto delle schede tecniche per le attività ancora consentite relative ai singoli settori di attività riportate nelle linee guida nelle linee guida del DPCM del 14 Gennaio 2021