Il credito d’imposta non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 13/e/2020 con la quale fornisce i primi chiarimenti sul credito d’imposta (articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) per il canone di locazione del mese di marzo, relativo agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 “negozi e botteghe”.
L’articolo 65 prevede che “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, “negozi e botteghe” (il credito d’imposta non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione).
La risoluzione prevede:
- l’istituzione del codice tributo 6914 per l’utilizzo del credito in compensazione esclusivamente mediante modello in F24;
- la spendibilità immediata di tale credito, in quanto si tratta di un codice tributo utilizzabile dal prossimo 25 marzo.
Il modello F24 si deve presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e intermediari abilitati.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6914 è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.