Pagina a cura dell’Ufficio Legislativo di Confesercenti
Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, all’art. 14, stabilisce che “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”.
In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
Misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16”, dunque con DPCM o con provvedimenti delle Regioni.
L’art. 1, comma 16, infatti, stabilisce che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”.
Con DPCM 17 maggio 2020 (disponibile qui con i relativi allegati), il Presidente del Consiglio ha previsto che le attività commerciali al dettaglio, della ristorazione, degli stabilimenti balneari, dei servizi alla persona e delle strutture ricettive siano assoggettate alle linee guida adottate dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.
Le linee guida della Conferenza delle regioni sono state fatte proprie dal Governo inserendole nell’allegato 17 al DPCM 17 maggio 2017: esse contengono le “schede tecniche” relative a:
- RISTORAZIONE,
- ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge),
- STRUTTURE RICETTIVE, SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori ed estetisti),
- COMMERCIO AL DETTAGLIO,
- COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti),
- UFFICI APERTI AL PUBBLICO,
- PISCINE,
- PALESTRE,
- MANUTENZIONE DEL VERDE,
- MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE.
Tali attività, dunque, essendo assicurate le relative misure di prevenzione attraverso l’applicazione delle linee guida adottate dalla Conferenza delle regioni, sono possibili fin dal 18 maggio (tranne il diverso termine del 25 maggio previsto per le palestre dal DPCM del 17 maggio), tranne che le Regioni, come stabilito dall’art. 1, comma 16, del DL n. 33, non stabiliscano diversamente.
Per verificare quali attività economiche siano concretamente consentite sul territorio e se esistano, nella regione interessata, protocolli specifici approvati dall’Ente regione o integrazioni alle linee guida della Conferenza delle regioni, Vi invitiamo dunque a valutare le specifiche Ordinanze regionali ed a rivolgervi per assistenza e consulenza alle nostre sedi territoriali.
Qui le linee guida approvate dalla Conferenza delle regioni, in allegato 17 al DPCM 17 maggio 2020.