Primo passo: lo studente o un membro della famiglia dovranno richiedere al Caf, al commercialista o all’Inps il rilascio della Dsu
Gli atenei riaprono, l’anno accademico riparte e si apre anche la stagione per le iscrizioni all’università. E per le famiglie è tempo di mettere a punto l’Isee-Università (ex Iseu, a volte indicata ancora oggi come Iseeu).
Che cosa è il modello Isee-Università: è la certificazione per le prestazioni agevolate al diritto allo studio che gli studenti devono presentare all’inizio dell’anno accademico per il calcolo delle tasse, in base al reddito del nucleo familiare di riferimento e che se non si presenta porta a pagare l’aliquota massima. Il documento è necessario anche per la richiesta di borse di studio.Come ottenere il modello: lo studente o un membro della sua famiglia dovranno richiedere al Caf, al commercialista o all’Inps il rilascio della Dsu. La Dichiarazione sostitutiva unica è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale, necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare all’atto della richiesta di prestazioni sociali agevolate (la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente). Le informazioni contenute nella Dsu sono in parte auto-dichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini Irpef) e dell’INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall’INPS).
I documenti necessari ai fini della richiesta Dsu per l’Isee-Università sono:
– documento d’identità valido del dichiarante;
– codice fiscale di ciascun componente del nucleo familiare;
– stato di famiglia o autocertificazione della stessa;
– certificazione dell’eventuale condizione di disabilità di uno o più componenti del nucleo familiare;
– certificazione dei redditi (modello REDDITI o modello 730, Certificazione Unica, ex Cud);
– dati patrimonio immobiliare così come risultanti da visura catastale;
– dati relativi alla casa di abitazione, se di proprietà o in locazione o altro, rilevati alla data di presentazione della D.S.U.;
– l’eventuale copia del contratto di locazione con gli estremi di registrazione, se la casa di abitazione è in affitto;
– assicurazione sulla vita;
– estratti conto con giacenza media annuale dei depositi bancari e postali al 31/12/2017;
– saldo contabile dei depositi bancari e postali;
– azioni o quote detenute presso società od organismi di investimento collettivo di risparmio;
– prospetto per il calcolo del patrimonio netto aziendale, per chi possiede redditi da partecipazione in società o redditi da impresa individuale in contabilità ordinaria o semplificata;
– assegni periodici percepiti e/o corrisposti per il mantenimento dei figli;
– autoveicoli e altri beni durevoli posseduti alla data di presentazione della D.S.U.
Chi ha già richiesto nel 2018 l’attestazione: non deve provvedere a produrne una nuova per l’iscrizione all’anno accademico 2018/19. È sufficiente autorizzare l’Ateneo ad acquisire l’attestazione Isee-università dalla banca dati dell’INPS.
Cosa succede se non si presenta l’Isee-Università: viene applicata allo studente l’aliquota massima. Se la Dichiarazione sostitutiva unica, con cui viene richiesto l’Isee-università, non viene effettuata (entro le scadenze previste dagli atenei) può essere presentata anche successivamente, con applicazione di una sanzione.
Chi non deve pagare le tasse universitarie: come previsto dall’ultima legge di Bilancio esiste una no tax area per quegli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito molto basso. Essi non devono presentare l’Isee-università, essendo totalmente esonerati dal pagamento delle tasse universitarie. Rientrano in questa categoria i nuclei familiari con reddito inferiore ai 13mila euro.
Quando uno studente è considerato autonomo? Quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti:
a. residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
b. redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni, non inferiori a € 6.500,00 annui.
In assenza di uno o di entrambi i requisiti, il nucleo familiare dello studente sarà integrato con quello dei genitori e delle altre persone presenti nel nucleo.
La condizione di studente indipendente si applica anche in caso di studente coniugato. Pertanto, lo studente che non soddisfa i requisiti sopra riportati, considerando anche i redditi del coniuge, verrà integrato nel nucleo familiare d’origine, senza il coniuge.
Come si presenta l’Isee-Università: il modello viene acquisito direttamente dalle università, accedendo alla banca dati dell’INPS. Senza l’autorizzazione, l’università non ha il permesso per accedere alla dichiarazione Isee, quindi si deve provvedere ad autorizzare l’ateneo.
Non vengono acquisite attestazioni che:
– sono scadute;
– presentano omissioni/annotazioni di difformità;
– non sono applicabili alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.
Gli studenti stranieri o italiani residenti all’estero: devono presentare l’Iseeu-parificato. Questo indicatore nasce da una convenzione fra i Caf e alcune Università italiane. Esso si reputa necessario se:
– lo studente che richiede le prestazioni agevolate al diritto allo studio è straniero e non risiede in Italia;
– lo studente che richiede le prestazioni agevolate al diritto allo studio è straniero, risiede in Italia ma non è autonomo e ha i familiari residenti all’estero;
– lo studente che richiede le prestazioni agevolate al diritto allo studio è italiano, ma risiede all’estero e non è iscritto all’Anagrafe italiana dei residenti all’estero (Aire).
Per l’Iseeu-parificato oltre alla documentazione relativa a reddito e patrimonio prodotto in Italia, sono necessari certificati attestanti:
– dati anagrafici;
– redditi (anno 2016) prodotti all’estero;
– patrimonio (anno 2017) posseduto all’estero.
Tale documentazione deve essere rilasciata dalle autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti.
Il documento che attesta la presentazione dell’ISEEU-parificato va conservato; sta al Caf, invece, provvedere a trasmetterlo all’Università convenzionata.
Attenzione all’Isee che si richiede al Caf: con la riforma sono stati introdotti 4 modelli Isee, tra cui, appunto, quello per l’università.
Oltre all’Isee “standard” o “ordinario” troviamo:
– Isee per prestazioni universitarie (ex Iseu), l’Isee universitario per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario;
– Isee sociosanitario, per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti;
– Isee sociosanitario-residenze, in caso di ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali – RSA, RSSA, residenze protette;
– Isee minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi.
Inoltre, è possibile calcolare un Isee corrente, che consiste in un Isee aggiornato ai redditi e trattamenti degli ultimi dodici mesi, qualora ai siano verificate rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi come la perdita del posto di lavoro.
Il Caf ricorda che: lo studente deve conservare l’attestazione Isee-università. Essa, infatti, potrà essere richiesta dall’ateneo per eventuali controlli. Dopo l’acquisizione dell’Isee-università le tasse verranno ricalcolate e non potranno essere inserite nuove attestazioni per l’intero anno accademico.
Per il tuo Isee-Università rivolgiti ad una delle nostre sedi Caf.
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