La riunione dell’area legale di Faib Confesercenti svoltasi lo scorso 5 novembre presso l’ufficio nazionale di Roma, con oltre 20 sedi in video collegamento ha varato le linee di orientamento precontrattuale per i neo gestori e una guida tra normativa e contratti per i gestori a contrasto delle pratiche one to one.
La riunione ha preso atto dell’incremento del contenzioso sulla rete, dovuto in modo particolare alla crescita dell’extra rete ed al costante e diffuso fenomeno della contrattazione extra legem delle condizioni economiche e normative tra titolari di autorizzazioni e gestori.
L’area legale ha ribadito che la distribuzione dei carburanti è un settore complesso, articolato su una disciplina di settore fatta di norme quadro e di settore, tanto nazionali che comunitarie ed ai vari livelli (nazionale e regionali, soprattutto), di contratti e di accordi interprofessionali e di colore che regolano i vari aspetti del comparto.
La regolazione delle relazioni tra i diversi soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella distribuzione (dalla compagnia petrolifera ai gestori, ai convenzionati, ai privati…) sono regolati dai contratti e dagli accordi economici.
In previsione del confronto in atto con Unione Petrolifera circa l’opportunità di una tipizzazione della forma contrattuale di commissione abbiamo esaminato le principali problematiche contrattuali in essere per un necessario aggiornamento delle opzioni disponibili.
E’ per questo che cercheremo di individuare i vari aspetti salienti dei contrasti in essere nella filiera, da quelli classici a quelli più recenti come la configurazione dell’abuso di posizione dominante a quello delle condizioni non eque e discriminatoirie in relazione alle aree critiche che riguardano le esclusive, i rapporti imprenditoriali, le modalità operative, le relazioni economiche in capo alle attività “oil” e “non oil”.
1) Come si sa i contratti di gestione sulla rete carburanti sono e devono essere gratuiti, senza quindi previsione di alcun compenso, sia per le grandi compagnie che per i piccoli operatori, perché così direttamente stabilito dal D. Lgs. 32/98, art. 1, n.6 per l’uso degli impianti, delle attrezzature e delle aree.
2) I contratti che maggiormente vengono utilizzati nell’ambito della distribuzione carburanti riguardano il convenzionamento dell’impianto alla rete distributiva di una Compagnia e ed il contratto di gestione per l’impianto stesso da parte del titolare della concessione. Per i gestori degli operatori privati possono essere applicati i contratti di commissione.
3) Secondo quanto stabilito dall’Art. 1, n.6) del D. Lgs del 11 febbraio 1998 n. 32, la gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell’autorizzazione esclusivamente ai Gestori con contratti che devono avere durata non inferiore a sei anni.
4) Il contratto deve aver per oggetto la cessione gratuita dell’uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei Gestori e dei titolari dell’autorizzazione.
5) Il D. Lgs 32/98 prevede il tentativo di conciliazione per la risoluzione delle controversie; ovviamente il contratto di cessione gratuita degli impianti deve essere integrato da un contratto di fornitura per i carburanti. Le condizioni economiche e i margini di riconoscimento del lavoro del gestore debbono essere fissati per legge dai contratti tra Associazioni dei gestori e compagnie/operatori privati: ogni altra pattuizione è, ai sensi di Legge, nulla.
6) Gli elementi maggiormente critici, in questa impostazione, sono dati dalla qualità degli impianti ceduti, alla loro efficienza ed alle esigenze di manutenzione o aggiornamento alle norme di sicurezza etc., oltre ovviamente all’elemento centrale che deve, necessariamente, essere esplicitato nel contratto, vale a dire i margini di guadagno riconosciuti al gestore. Sarà importante controllare che in base agli accordi vigenti (art. 1 Accordo del 1997) sia prevista esplicitamente la gratuità della locazione dei locali entro i primi 25 mq.
7) Gli altri elementi importanti, nella valutazione dei contratti per la gestione riguardano le eventuali attività “non oil”, in alcuni casi con la gestione separata di impianti di lavaggio o aree di ristorazione. Ogni aspetto di tali rapporti deve essere adeguatamente essere regolato – e valutato – nel contratto al fine di evitare possibili aree di conflitto tra le parti.
8) Il D. Lgs. 32/08 prevede che l’osservanza delle prescrizioni normative sia autocertificata dal richiedente; il rispetto dei criteri e dei requisiti delle aree sulle quali debbono essere installati i distributori va poi attestato da una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente (art. 1, comma 3).
9) Nel corso degli anni i titolari di autorizzazioni (sia petrolifere che retisti) hanno cercato di forzare il quadro normativo introducendo contra legem figure contrattuali nuove – non ammesse dalla normativa vigente – come i contratti di associazione in partecipazione, i contratti di guardiania, contratti one to one: tutte forme non previste dalla Legge e che sono opponibili a buona ragione di fronte alla giustizia, con ristorno dei danni patiti.
10) Da ultimo la legislazione ha introdotto nel settore della distribuzione carburanti un area di maggior tutela per i gestori legata alla salvaguardia della parte più debole contro l’abuso di posizione dominante e per il rispetto delle condizioni eque e non discriminatorie in materia di prezzi all’interno dello stesso marchio e della stessa area commercia oltre al principio dell’intangibilità del margine stabilito in sede di contrattazione.
11) I gestori hanno diritto ad una amministrazione chiara e trasparente nella fatturazione della merce e nella rendicontazione delle partite dare avere, essendo evidente la difficoltà del gestore di riconciliare a distanza di tempo le entrate e le uscite a prezzi stabiliti unilateralmente dalla parte petrolifera.
12) Sulla questione dei cali le relazioni tra gestori e compagnia debbono fare riferimento esclusivamente a quanto previsto negli accordi tra azienda e sindacati dei gestori.
13) Sulla questione del prezzo massimo, esso è per legge nelle mani del gestore che lo esercita liberamente nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria.
Su queste linee guida l’area legale nazionale e territoriale Faib ha attrezzato un protocollo operativo di condivisione delle criticità e delle opposizioni utili alla predisposizioni della tutela degli associati unitamente alla registrazione di nuovi apporti professionali sia a livello nazionale che territoriale.