Necessario sentire le Associazioni per l’attuazione della norma e la semplificazione della cartellonistica
E’ stata pubblicata sulla GU la legge n. 23/2023, di conversione del decreto-legge 14.1.2023, n. 5, su «Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico».
“Adesso – ha detto il Presidente Faib Confesercenti Giuseppe Sperduto – attendiamo che il Governo mantenga gli impegni presi sia a Palazzo Chigi che a via Veneto al Mimit e convochi quanto prima il tavolo di settore per giungere alla riforma di settore, alla razionalizzazione della rete, alla messa in linea con la transizione energetica e al contrasto all’illegalità contrattuale. Per quanto riguarda l’attuazione della Legge sulla trasparenza dei prezzi il Governo si è impegnato alla semplificazione della cartellonistica sugli impianti e alla definizione in sede di concertazione del nuovo obbligo. La categoria è stata coerente e corretta con il Governo, adesso si aspetta che l’esecutivo mantenga gli impegni presi e fissi gli incontri”.
Entrando nel merito della norma varata si evidenzia che la Legge interviene sulla disciplina del Valore dei buoni benzina extra reddito e sulla trasparenza dei prezzi, tema quest’ultimo al centro di un dura e prolungata protesta delle Associazioni dei gestori.
Sula Trasparenza dei prezzi dei carburanti si conferma che il Ministero delle imprese e del made in Italy, ricevute dagli esercenti la vendita al pubblico di carburanti le comunicazioni sui prezzi praticati (di cui all’articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99), provvede all’elaborazione dei dati, calcola la media aritmetica dei prezzi comunicati e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale Viene ora specificato che la suddetta media aritmetica viene separatamente calcolata:
- su base regionale e delle province autonome per i prezzi comunicati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale,
- su base nazionale per quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale.
La legge al fine di garantire un’adeguata diffusione presso l’utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il MiMiT, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente, mediante un soggetto in house ovvero sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza, un’applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti.
Sulle sanzioni, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto che dovrà essere emanato indicativamente entro il 31 marzo, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata.
Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell’arco di sessanta giorni, potrà essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da uno a trenta giorni.
L’accertamento delle violazioni è effettuato dal Corpo della guardia di finanza.. All’irrogazione delle sanzioni provvederà il prefetto.
Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689.
Infine, le amministrazioni competenti verificano l’allineamento e l’interoperabilità delle banche dati. Nelle more della piena attuazione della nuova legge per maggiori informazioni ci si può rivolgere alle sedi territoriali Faib Confesercenti