Per la Federazione benzinai Confesercenti: permangono dubbi e perplessità, occorre subito la circolare interpretativa
È stato pubblicato (nella Gazzetta Ufficiale n. 118, del 22 maggio) il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy (MiMit) recante “Modalità dell’obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione” in attuazione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 10 marzo 2023, n. 23.
Ricordiamo che sul nuovo disposto normativo, Faib, unitamente con tutti gli altri operatori del settore, ha espresso un giudizio negativo circa l’utilità e l’opportunità del provvedimento, confortata anche da numerose prese di posizione e interpellanze parlamentari, oltre che dall’autorevole parere dell’Antitrust.
Ciò premesso, e ribadito, la Legge 23/23 prevede, all’art. 1, che:
– il Ministero delle imprese e del made in Italy, ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui all’articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
✓ provvede all’elaborazione dei dati,
✓ calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale
✓ calcola la media aritmetica, su base nazionale, dei prezzi comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale
✓ ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
– I dati sono pubblicati in formato aperto, al fine di consentire la elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a mezzo di dispositivi portatili.
– Per garantire un’adeguata diffusione presso l’utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il MiMit, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), sviluppa e rende disponibile gratuitamente, mediante un soggetto in house ovvero sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza, un’applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti.
I gestori carburante, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento.
La Legge 23/23 ha previsto che le modalità della comunicazione, che va effettuata al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque, anche in mancanza di variazioni, con frequenza settimanale, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti l’informazione relativa al prezzo medio di riferimento siano definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
Con la pubblicazione del DM in GU vengono ora disciplinati gli aspetti nel dettaglio.
Obbligo di comunicazione dei prezzi (art. 3)
L’obbligo di comunicazione al Ministero dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti, di cui all’articolo 51 della legge n. 99/2009, sussiste, relativamente alle seguenti tipologie di carburante per autotrazione per uso civile: benzina, gasolio, GPL e metano (CNG, GNL, L-GNC), con riferimento:
- a) alla comunicazione iniziale di apertura di nuovo impianto;
- b) alla comunicazione, preventiva o almeno contestuale all’applicazione, di tutte le variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato rispetto all’ultimo prezzo comunicato;
- c) in ogni caso, alla comunicazione con frequenza settimanale, anche in assenza di variazioni di prezzo, entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione inviata.
L’obbligo di comunicazione del prezzo sussiste per la vendita effettuata mediante modalità self service (cioè quella modalità di distribuzione che prevede l’erogazione del carburante a cura dell’utente); ove non sia presente e operativa tale forma di vendita, l’obbligo di comunicazione va riferito alla vendita in modalità servito (ossia quella modalità di distribuzione che prevede l’erogazione del carburante a cura del personale addetto all’impianto).
Resta ferma la possibilità di comunicazione su base volontaria da parte del gestore del prezzo relativo alle modalità di vendita diverse dal self-service nonché per i carburanti speciali. Per i carburanti speciali e le altre modalità di vendita, le comunicazioni volontarie di prezzo, una volta presentate dall’esercente, e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, dovranno rispondere ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.
Termini, modalità della comunicazione e pubblicazione (art. 4)
L’obbligo di comunicazione come previsto dall’art. 3 del decreto del MiMit decorre dal 24 luglio 2023. Gli esercenti effettuano la comunicazione dei prezzi al Ministero indicando ciascun prezzo con tutte le cifre decimali effettivamente applicate e adempiono all’obbligo di comunicazione esclusivamente con modalità telematiche mediante utilizzo dell’applicativo disponibile sul servizio telematico accessibile, previa autenticazione, all’indirizzo internet https://carburanti.mise.gov.it, seguendo le istruzioni e indicazioni integrative pubblicate sul medesimo sito internet.
I prezzi comunicati sono pubblicati su Osservaprezzi carburanti e sono utilizzati dal Ministero per ogni utile elaborazione statistica, anche a livello nazionale, e per attività di monitoraggio, comparabilità dei prezzi, comunicazione al pubblico, anche attraverso applicazione fruibile a mezzo di dispositivi portatili, nonché per le finalità di cui all’articolo 1, commi 3-bis (al fine di garantire un’adeguata diffusione presso l’utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate) e 5-bis (per verificare l’allineamento delle iscrizioni presenti nelle banche di dati di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124 – anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale), del decreto-legge.
E’ possibile l’istituzione di forme di trasmissione semplificata da parte degli esercenti dei prezzi praticati, quali, ad esempio, forme di comunicazione intermediata dei prezzi e, al fine dell’eventuale utilizzo di altre forme di comunicazione ai consumatori delle relative informazioni di prezzo, la DG Mercato può stipulare apposite convenzioni a titolo non oneroso, con soggetti che manifestino l’interesse a gestire tali forme di comunicazione. In particolare, sono individuate le opportune forme di collaborazione con l’Unione Italiana delle Camere di commercio (Unioncamere).
Come previsto dalla legge, all’articolo 1, comma 3-bis, al fine di garantire un’adeguata diffusione presso l’utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il MiMit sviluppa e rende disponibile gratuitamente un’applicazione informatica, fruibile a mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, mediante un soggetto in house. In alternativa il Ministero provvede sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza.
Elaborazione e pubblicazione dei prezzi medi (art. 6)
Il Ministero, ricevute le comunicazioni dei prezzi, elabora i dati e calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale, nonché la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale. La pubblicazione è effettuata dal MiMit con frequenza giornaliera, a partire dal 1° agosto 2023, entro le ore 08:30, in apposita sezione del proprio sito internet, in formato aperto.
I criteri e le modalità per il calcolo della media aritmetica sono stabiliti nell’allegato tecnico al decreto. Tale allegato specifica che:
- I prezzi medi sono calcolati con frequenza giornaliera sulla base dei prezzi comunicati al Ministero ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto;
- I prezzi medi sono calcolati prendendo in considerazione i prezzi in vigore alle ore 8,00 del medesimo giorno e con decorrenza non oltre otto giorni prima;
- I prezzi medi sono calcolati con esclusivo riferimento alle seguenti tipologie di carburante: gasolio, benzina, GPL e metano, facendo riferimento, per gasolio e benzina, ai prezzi comunicati per la modalità «self service» e, per GPL e metano, ai prezzi comunicati per la modalità «servito».
- Sono esclusi dal calcolo dei prezzi medi il GNL e L-GNC e i carburanti speciali.
- Nel caso in cui, per assenza di comunicazioni utili al calcolo, come definito al punto 2, non sia possibile, in una o più giornate, calcolare la media dei prezzi comunicati per una o più tipologie di carburanti, il relativo prezzo medio è sostituito da una sigla indicante la «non disponibilita’» di tale dato.
Caratteristiche e modalità di esposizione dei cartelloni contenenti i prezzi medi (art. 7)
Gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, sono tenuti ad esporre con adeguata evidenza un cartellone riportante i rispettivi prezzi medi, relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita, aggiornandoli con frequenza giornaliera.
A decorrere dal 1° agosto 2023, gli esercenti sono tenuti ad esporre i prezzi medi:
– entro le ore 10:30 se l’orario di apertura è precedente o contestuale alle ore 8:30;
– qualora l’orario di apertura sia successivo alle ore 8:30, entro le due ore successive all’apertura;
– in caso di apertura 24 ore su 24, sempre entro le ore 10.30.
Il “cartellone”:
✓ deve essere esposto all’interno dell’area di rifornimento, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, in modo da garantirne adeguata visibilità;
✓ la dimensione dei caratteri usati, in particolare, è determinata in modo da garantirne la visibilità in condizioni di sicurezza assicurando una dimensione minima pari a 12 cm in altezza;
✓ reca apposita indicazione che i valori in esso presenti sono riferiti ai prezzi medi;
- i prezzi medi sono esposti in euro/litro (o in euro/kg per il metano), indicando, con pari dimensione, le cifre decimali fino alla terza, secondo il seguente ordine dall’alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, Metano.
Vigilanza e sanzioni
Quanto agli adempimenti, gli obblighi di cui sopra rilevano dal 1° agosto 2023 ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, comma 4, della legge. Fino al 31 luglio 2023 continuano a trovare applicazione le disposizioni oggi in essere, di cui al decreto ministeriale 15 ottobre 2010.
L’art. 1, comma 7, del DL n. 5 prevede fin dalla sua entrata in vigore (15 gennaio 2023) l’abrogazione dell’articolo 51, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99: tale norma stabiliva che in caso di omessa comunicazione dei prezzi la sanzione fosse quella prevista dall’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000). Sembra dunque che, abrogate le vecchie sanzioni, dal 16 marzo scorso non possano che applicarsi per la violazione degli obblighi di comunicazione le nuove, previste dall’art. 1, comma 4, del DL n. 5 (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente), come modificate dalla legge di conversione del decreto, n. 23/2023. Tuttavia, lo stesso art. 1, comma 4, del DL n. 5 stabilisce che la sanzione da 200 a 2.000 euro si applichi in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto attuativo del MiMit. Rimane dunque il dubbio se le nuove sanzioni ridotte siano applicabili solo dal 1° agosto 2023, ma – si ribadisce – non si comprende quali sanzioni potrebbero allora attualmente applicarsi, data l’abrogazione fin dal 15 gennaio dell’art. 51, comma 3, della legge n. 99/2009.
Non costituisce ovviamente inadempimento dell’obbligo di trasmissione dei prezzi la mancata trasmissione delle comunicazioni nel caso in cui il relativo servizio telematico del Ministero sia inattivo e ciò sia comunicato sul sito Osservaprezzi.
Non costituisce inadempimento dell’obbligo di esposizione il mancato aggiornamento del cartello nel caso in cui i prezzi medi non vengano pubblicati dal Ministero e ciò sia comunicato sul sito internet del Ministero.
Non costituisce violazione dell’obbligo di esposizione del prezzo medio, di cui al presente decreto, il mancato aggiornamento del cartello in caso di sospensione dell’attività di vendita. Su questo punto, sebbene non chiarissimo, tutto porta a ritenere che si intenda, per “sospensione” dell’attività di vendita, la sospensione dell’attività “in modalità servito” per rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti (giorni di chiusura dell’esercizio per festività o turnazione, ferie). Verso questa interpretazione ci conduce, oltre al comune buon senso, la legislazione regionale (ad es. D.G.R. Marche 24/10/2022 n. 1339) vigente, dovendosi in caso contrario intendere per sospensione la “sospensione tecnica” dell’attività di vendita, ipotesi che di fatto aprirebbe la strada ad una contraddizione tra legislazione statale e regionale, aggiungendo confusione a confusione e dando spazio, ove non chiarito con apposita circolare, come Faib ha richiesto di fare, a possibili ricorsi al TAR verso il DM.
Sempre su questo punto, occorre tenere in debita considerazione il dibattito parlamentare e gli atti finalizzati alla semplificazione della esposizione digitale dei prezzi medi – che potrebbe persino garantire una medietà costante e non cristallizzate ad una determinata ora – tramite App e QR-Code, senza eccessivi gravami operativi per i gestori, oltre alle soluzioni tecnologiche fin qui già prospettate, a cui i titolari dei pv- e solo essi- possono fare riferimento.
Abrogazioni
A decorrere dal 1° agosto 2023 cessano di avere applicazione i decreti del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010 e 17 gennaio 2013, attuativi della disposizione di cui all’articolo 51 della legge 23 luglio 2009.
Ulteriori criticità
Non si comprende se nel contestare la violazione per la mancata comunicazione dei prezzi l’organo di vigilanza possa già indicare l’importo da pagare commisurato in relazione al fatturato, oppure se tale commisurazione valga solo nel caso di successiva emissione di ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto.
Non si comprende inoltre cosa intenda l’art. 1, comma 4, del DL n. 5 quando afferma che la sanzione si applica “per il giorno in cui la violazione si è consumata”.
Premesso che, come previsto dall’art. 1, comma 4, del DL n. 5, ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell’arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da uno a trenta giorni, non è dato sapere da quando decorra (in particolare se sia retroattiva) la computabilità delle quattro violazioni ai fini della reiterazione, da cui può derivare la sospensione dell’ attività.
Non è sufficientemente chiaro infine (ma a nostro avviso la soluzione è negativa) se anche in caso di violazione dell’obbligo di esposizione del prezzo medio (oltre che di mancata comunicazione del prezzo) possa essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da uno a trenta giorni in caso di recidiva (quattro violazioni anche non continuative nell’arco di sessanta giorni).
Sul complesso delle fattispecie irrisolte e, in genere, per supportare l’avvio delle nuove norme, si attendono, auspicabilmente in tempi brevi, le soluzioni del MiMit, mediante apposita circolare interpretativa che possa sollevare gli operatori e gli organismi di vigilanza, dai dubbi fin qui espressi, anche in considerazione dei tempi stretti che si è scelto di perseguire con il DM.