Fatturazione elettronica

Il Forum fa il punto mentre viene presentato emendamento per la proroga al 1 gennaio 2019 dell’entrata in vigore dell’obbligo.

Chiesta anche la non tassabilità del credito d’imposta previsto per il costo delle commissioni sostenuto per le transazioni elettroniche.

Si è svolto nei giorni scorso il forum sulla fatturazione elettronica presso l’Agenzia delle Entrate. Il forum ha fatto il punto sullo stato della nuova normativa alla luce delle circolari emesse e del provvedimento del 30 aprile 2018 sulle regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche.

Il Forum ha inquadrato il nuovo obbligo nella normativa vigente, ha delineato il profilo degli obbligati ed ha fatto una descrizione dei diversi passaggi di emissione, ricezione, illustrando i contenuti delle circolari e del provvedimento facendo un approfondimento sui relativi passaggi.

Ha illustrato la definizione, contenuto e predisposizione della fattura, la trasmissione al SDI, il recapito della stessa, il ruolo degli intermediari, le modalità di conservazione, senza apportare novità.

Sul punto delicato della generazione automatica della fattura elettronica da parte dell’operatore, l’Agenzia,  ha confermato che metterà a disposizione degli operatori una serie di servizi che vanno da un software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica ad una procedura web e un’app per la predisposizione e trasmissione al SdI della fattura elettronica ad un servizio web di generazione automatica di un codice a barre bidimensionale (QRCode), utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico” così come per la conservazione delle fatture, se richiesto, sarà la stessa Agenzia a svolgere la funzione di custodia.

In sintesi le fatture elettroniche dovrebbero essere generate in automatico, con una strumentazione resa gratuitamente dell’Agenzia, tramite una procedura guidata da un software su web e/o con la messa a disposizione di un’app per la predisposizione e invio della e-fattura allo SDI tramite lettura di un codice a barre bidimensionale detto QRCode.

Nel frattempo sono stati presentati gli emendamenti a firma Pichetto Fratin (FI) sul tema carta carburanti, riferiti al Decreto Legge Alitalia. In particolare le due proposte prevedono:

  • La proroga al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per la cessione di carburanti;
  • L’esplicita esclusione dalla tassabilità del credito d’imposta previsto in favore degli esercenti di impianti di distribuzione in ragione del 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carte di credito.

Gli emendamenti, come detto si inseriscono nei lavori che la Commissione speciale su atti urgenti del Governo, sta portando avanti, in sede referente, in tema di ddl di conversione del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38.

Leggi il testo degli emendamenti

Emendamento

ART. 1

PICHETTO FRATIN, MALAN, GASPARRI, CALIENDO, MALLEGNI

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

«Articolo 1-bis. (Misure urgenti in materia di distribuzione carburanti)

  1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 1, comma 920 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fino al 31 dicembre 2018, il cedente carburante per autotrazione presso gli impianti stradali e autostradali di distribuzione può documentare tale cessione, effettua nei confronti di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, sia mediante emissione di fattura elettronica, sia secondo le modalità individuate dal regolamento di cui al decreto le Presidente della repubblica 10 novembre

1997, n. 444.»

Conseguentemente, al Titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: “e disposizioni in materia di distribuzione carburanti”.

Conseguentemente, alla copertura dell’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Nota: il presente emendamento prevede la possibilità fino al 31 dicembre 2018 di documentare la cessione di carburante per autotrazione anche mediante l’utilizzo della scheda carburanti di cui al DPR n. 444/1997.

A.S. 297

Emendamento

ART. 1

PICHETTO FRATIN, MALAN, GASPARRI, CALIENDO, MALLEGNI

Dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:

«Articolo 1-bis(Misure urgenti in materia di distribuzione carburanti)

  1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 925 è sostituito dal seguente:

“925. Il credito d’imposta di cui al comma 924 non è soggetto a tassazione ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.”

Conseguentemente, al Titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: “e disposizioni in materia di distribuzione carburanti”.

Conseguentemente, alla copertura dell’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Nota:

La modifica proposta intende esplicitare l’esclusione dalla tassabilità del credito d’imposta previsto al comma 924 in favore degli esercenti di impianti di distribuzione carburante in ragione del 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito. Il suddetto credito d’imposta è stato introdotto allo scopo di contenere gli effetti dei maggiori oneri sopportati dagli esercenti impianti distribuzione carburanti generati dalle misure finalizzate all’affidabilità fiscale attraverso la tracciabilità dei pagamenti e la diffusione della moneta elettronica. La seguente modifica si rende necessaria poiché nel dispositivo normativo approvato, la non tassabilità del credito d’imposta risulta inespressa, nonostante le tabelle tecniche collegate al provvedimento contenessero la copertura finanziaria necessaria proprio in funzione delle maggiori entrate generate dal più efficace contrasto all’evasione e alle frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti consentito dalla medesima normativa.

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