Domani, 13 luglio, incontro aperto agli operatori del settore per illustrare la nuova legge in tema di vendita a distribuzione
“Dopo l’approvazione delle nuove norme per la vendita dei giornali, cosa cambia per gli edicolanti?” E’ una domanda ricorrente, tra gli operatori del settore. A cui Fenagi-Confesercenti Modena, sigla che rappresenta la categoria sul territorio, è intenzionate a fornire risposte e delucidazioni dettagliate, nell’incontro aperto a tutti, in programma domani, giovedì 13 luglio a partire dalle ore 16.00 presso la sede provinciale di Confesercenti in via Paolo Ferrari 79, a Modena. All’incontro sarà presente il dott.Ermanno Anselmi Coordinatore Nazionale Fenagi.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge sulla Manovra correttiva sono entrate in vigore le nuove norme che riguardano il settore delle edicole e che vanno a modificare la precedente legge 170/2001.
“La nuova norma – fa sapere l’Associazione modenese – interviene sul sistema di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica. In particolare, conferma l’attuale articolazione del sistema sul territorio nazionale in punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi, elimina la previsione di rilascio dell’autorizzazione da parte dei Comuni per l’esercizio dell’attività, sostituendola mediante la segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Sopprime anche gli specifici obblighi di programmazione e pianificazione, in capo alle Regioni e in capo ai Comuni.”
Ma non è tutto evidenzia sempre Fenagi Modena, perché sono anche altre le novità introdotte: 1) la liberalizzazione degli orari e delle chiusure dei punti vendita. La norma stabilisce, con intesa in sede di Conferenza unificata, che siano individuati criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, e fissati per Legge; 2) l’obbligo per le imprese di distribuzione di garantire a tutti i rivenditori, l’accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali e che la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntivi a carico del rivenditore; 3) dispone che le imprese di distribuzione assicurino ai punti vendita forniture di quotidiani e periodici adeguate (per tipologia e quantità) a soddisfare le esigenze dell’utenza del territorio. Le forniture in eccesso rispetto a tali esigenze, o quelle che non sono oggetto di parità di trattamento (ai sensi dell’art. 8 della L. 198/2016) possono essere rifiutate o restituite anticipatamente dai rivenditori; 4) la possibilità per i punti vendita esclusivi di svolgere un’attività addizionale di distribuzione, previa Scia. “Su quest’ultimo punto, in particolare, la norma dispone che i punti vendita esclusivi possono rifornire, sulla base di accordi di fornitura, i punti vendita delle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dai normali canali di distribuzione.”
“Infine – conclude Fenagi-Confesercenti – in conseguenza della nuova disciplina sulla parità di trattamento prevista dall’art. 8 della L. 198/2016, sono abrogate le disposizioni per le quali, nella vendita di quotidiani e periodici, i punti vendita esclusivi sono obbligati alla parità di trattamento alle diverse testate.”