A partire dal 2016, l’aliquota agevolata scende al 5% per i primi 5 anni di attività per chi intraprende una nuova attività.
Sono online sul sito dell’Agenzia delle Entrate i chiarimenti per imprenditori e professionisti che vogliono accedere al regime forfetario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15%.
A partire dal 2016, l’aliquota agevolata scende al 5% per i primi 5 anni di attività per coloro che intraprendono una nuova attività economica, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Tra gli ulteriori vantaggi, il regime comporta anche l’esclusione dagli studi di settore e rilevanti semplificazioni ai fini Iva. Chi accede al regime, infatti, non addebita l’Iva in rivalsa né esercita il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni.
Con la circolare le Entrate illustrano gli effetti delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e chiariscono i dubbi interpretativi emersi nel primo anno di applicazione del regime.
Nel documento di prassi sono inoltre presenti utili approfondimenti sui requisiti di accesso e sulle caratteristiche del regime in vigore dal 10 gennaio 2015.
Il nuovo regime per i piccoli contribuenti è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e successivamente modificato dalla Legge di Stabilità 2016. L’imposta unica, che sostituisce Irpef,addizionali regionali e comunali e Irap, ha un’unica aliquota fissa del 15% e si applica sul reddito imponibile determinato forfetariamente sulla base dei ricavi o dei compensi. Le nuove attività beneficiano dell’imposta sostitutiva al 5% per i primi cinque anni. Inoltre il regime non prevede limiti di età per accedere, né limiti temporali dopo i quali è obbligatorio uscire dalla disciplina di favore.
I contribuenti che applicano il regime forfetario non addebitano l’Iva in fattura, non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal Dpr n. 633/1972.
Il regime prevede, inoltre, l’esonero dalle comunicazioni dello spesometro e dei dati black list.