Nella circolare n. 11/E, redatta in collaborazione con il Mise, l’Agenzia chiarisce i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria e dai professionisti.
Agenzia delle Entrate e Mise rispondono ai quesiti posti dalle associazioni di categoria sul Patent box, l’agevolazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di software, disegni e modelli, brevetti industriali, marchi e know-how introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 e successivamente modificata dal Dl n. 3/2015 e dalla Legge di Stabilità 2016.
Nella circolare n. 11/E, redatta in collaborazione con il Mise, l’Agenzia chiarisce i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria e dai professionisti ed illustra le principali caratteristiche del regime. Tra gli aspetti presi in esame dalle Entrate nel documento di prassi rientrano la definizione dei beni immateriali agevolabili, i metodi di calcolo dell’agevolazione, la determinazione del reddito agevolabile e l’oggetto dell’accordo preventivo.
“Il Patent box – spiega una nota – consiste in una variazione in diminuzione da operare ai fini Irpef o Ires, nonché ai fini Irap. L’Agenzia ricorda che i passi da seguire per determinare l’agevolazione spettante sono i seguenti:
- individuare il reddito agevolabile derivante dall’utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale;
- calcolare il nexus ratio, dato dal rapporto tra i costi qualificati e i costi complessivi;
- effettuare il prodotto tra il reddito agevolabile ed il nexus ratio per ottenere la quota di reddito agevolabile.
La quota di reddito agevolabile non concorre a formare il reddito d’impresa per il 50 per cento del relativo ammontare. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e a quello in corso al 31 dicembre 2015 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito d’impresa è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento”.
“La circolare – prosegue la nota – chiarisce dettagliatamente il rapporto tra l’esercizio dell’opzione e la presentazione dell’istanza di ruling, precisando che l’esercizio dell’opzione rimane valida anche quando l’istanza di ruling decade per mancata presentazione nei termini della documentazione integrativa. Inoltre, l’opzione può essere esercitata anche tardivamente avvalendosi della “remissione in bonis”. Per il primo triennio di applicazione dell’agevolazione la determinazione del nexus ratio, al fine di consentire l’accesso al regime anche a quelle aziende non ancora dotate di sistemi analitici di contabilità gestionale, può essere fatta considerando i costi qualificati e i costi complessivi come grandezze aggregate, vale a dire senza distinzione per singolo bene immateriale. Le spese sostenute per “attività di presentazione, comunicazione e promozione” rientrano a pieno titolo tra i costi qualificati da considerare nel rapporto nexus. Naturalmente, spiega la circolare, tali spese si potranno computare nel nexus ratio solo a condizione che siano riferibili ad un marchio oggetto di opzione, nei casi in cui lo stesso risulti agevolato come bene autonomo o come bene complementare ad altri IP”.
“Riguardo la tempistica – conclude la nota – le spese per la ricerca fondamentale confluiscono nel nexus ratio in coincidenza con il periodo d’imposta nel corso del quale le conoscenze acquisite per loro tramite si traducono in ricerca applicata. Sempre in materia di nexus ratio, l’Agenzia chiarisce che la ricerca che non va a buon fine non deve essere considerata ai fini del rapporto. Nell’ipotesi di utilizzo diretto o indiretto dell’IP le Entrate chiariscono che il reddito agevolabile è costituito dalle componenti positive quali, ad esempio, “royalties implicite” o canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti ad essi connessi. Ai fini della determinazione del reddito, pertanto, assumono rilievo i costi fiscalmente riconosciuti, compresi gli ammortamenti fiscalmente rilevanti. La circolare interviene anche sul tema delle operazioni straordinarie. Il decreto Patent Box prevede che in caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, la società incorporante, beneficiaria o conferitaria subentra nell’esercizio dell’opzione effettuata dalla società incorporata, scissa o conferente anche in relazione alla natura e all’anzianità dei costi da indicare nel rapporto costi qualificati e costi complessivi. Nel merito, spiega la circolare, l’Amministrazione finanziaria valuterà, case by case in sede di controllo, se le operazioni straordinarie in esame abbiano effettivamente ad oggetto un’azienda che rispetti le condizioni previste. La continuità della natura e dell’anzianità dei costi del dante causa, in capo all’avente causa, permette infatti a quest’ultimo di poter godere dell’agevolazione senza subire la penalizzazione prevista per i costi di acquisto degli IP”.