Dal 2015 arriva la dichiarazione dei redditi precompilata, dal 2016 conterrà anche le spese sanitarie
Semplificazioni fiscali per imprese e cittadini. Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi un dlgs di 34 articoli contenenti semplificazioni per le persone fisiche, i rimborsi, le società e la fiscalità internazionale.
L’intervento prevede un pacchetto di semplificazioni specifiche per le aziende, contenuto nello schema attuativo di delega fiscale, ora all’esame del Cdm. Le norme puntano ad avviare un percorso di riavvicinamento tra fisco e imprese attraverso la riduzione delle comunicazioni che le imprese devono effettuare, l’eliminazione dei doppioni, la semplificazione delle richieste di autorizzazione, la facilitazione di restituzione dei crediti fiscali vantati dalle imprese.
Sul fronte Iva vengono riviste le procedure per l’esecuzione dei rimborsi, che risultano a credito, e l’aumento dell’ammontare dei rimborsi che possono essere eseguiti senza alcun adempimento (che passa dagli attuali 5.000 euro a 15.000 euro). Per gli importi superiori non è più necessaria la prestazione della garanzia a favore dello Stato (salvo alcuni casi eccezionali, considerati particolarmente a rischio), sarà invece sufficiente che la dichiarazione da cui emerge il credito sia accompagnata dal visto di conformità o dalla sottoscrizione alternativa. Si stabilisce che per i contribuenti non a rischio l’ammontare dei rimborsi non ha tetto; vengono inoltre individuate le ipotesi di rischio che rendono necessaria la garanzia.
Per rendere più facile il rimborso dei crediti d’imposta e degli interessi in conto fiscale, si prevede che l’erogazione da parte dell’agente della riscossione dovrà essere effettuata senza che il contribuente debba presentare alcuna richiesta degli interessi maturati. Per i sostituti d’imposta, vengono introdotte norme che puntano a semplificare le operazioni di compensazioni e rimborsi e favorire la trasparenza. Per agevolare le società, negli adempimenti burocratici, è prevista una razionalizzare delle comunicazioni relative all’esercizio di opzione, cancellando così diversi modelli che attualmente le aziende devono presentare. La norma mira ad accentrare nella dichiarazione Irap diverse comunicazioni: della comunicazione relativa all’esercizio dell’opzione per il regime di trasparenza fiscale, del consolidato nazionale, della tonnage tax, della determinazione del valore della produzione netta. La novità partirà dalla dichiarazione dei redditi 2015.
Semplificazioni in vista anche per le società o enti che non hanno sede legale o amministrativa in Italia. Si propone la soppressione della norma attuale, che prevede l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi l’indirizzo e un rappresentante per i rapporti tributari (si tratta di dati che l’amministrazione ha già a disposizione).
Per le società di persone si pensa di intervenire, per razionalizzare sia le modalità di presentazione sia i termini di versamento nei casi di operazioni straordinarie. Il versamento del saldo Irap e relativo alla dichiarazione dei redditi, da parte delle persone fisiche e delle associazioni dovrà essere effettuato entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione. Viene invece stabilito un termine ‘mobile’ nei casi di operazioni straordinarie poste in essere dalle società di persone.
Cambia la normativa che riguarda le società che fanno affari con i paesi black list: la comunicazione delle operazioni diventa annuale (attualmente è trimestrale o mensile). Inoltre si innalza a 10.000 euro il tetto di esonero, entro il quale non scatta l’obbligo di inserimento nella comunicazione. Per assicurare una maggiore armonizzazione della disciplina Iva nazionale al diritto dell’Ue, si prevede che all’atto dell’attribuzione della partita Iva il contribuente possa richiedere, contestualmente, l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-Ue.
Per le concessioni relative alla costituzione e all’esercizio delle opere pubbliche, viene cancellata la richiesta di autorizzazione attualmente prevista per ogni modifica di piani di ammortamento delle concessionarie.
Sul fronte degli sconti fiscali, per le spese di sponsorizzazione e pubblicità, viene fissata un’unica percentuale di detrazione. Novità in arrivo anche per le spese di rappresentanza, che fino a 50 euro saranno interamente deducibili, ai fini delle imposte sui redditi e anche ai fini Iva. Vengono infine introdotte delle disposizioni per la cooperazione, tra Agenzia delle entrate e Mise, per le rilevazioni delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica.
Arriva anche la dichiarazione dei redditi precompilata. Il consiglio dei Ministri ha approvato la sua introduzione a partire dall'anno 2015, con riferimento ai redditi prodotti nel 2014. Entro il 15 aprile sarà disponibile il documento, per via telematica, che potrà essere utilizzato da lavoratori dipendenti e pensionati che hanno i requisiti per presentare il modello 730. In alternativa il contribuente potrà continuare a utilizzare il 730 o il modello Unico. In tutto, i contribuenti interessati saranno circa 30-32 mln. E' quanto prevede la bozza dello schema attuativo di delega fiscale entrato in Cdm.
La dichiarazione precompilata, oltre ai dati del Cud conterrà, ma dal 2016, anche i dati relativi alle spese mediche, come l’assistenza specifica e le spese sanitarie che danno diritto a deduzioni o detrazioni, se fatte con la ‘ricetta rossa’ e la tessera sanitaria. Ci saranno inoltre i dati relativi alle detrazioni per ristrutturazioni, assicurazioni vita e mutui ipotecati. Per arrivare alla stesura della dichiarazione precompilata saranno utilizzati diversi canali d’informazione come: l’Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da banche, assicurazioni ed enti previdenziali, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta. Sarà istituita un’unità di monitoraggio, che riceve e gestisce i dati contenuti nei flussi informativi.
I sostituti d’imposta dovranno trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro il 7 marzo, i dati relativi alla certificazione unica. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati è prevista l’applicazione di una sanzione di cento euro. Entro il 28 febbraio dovranno essere trasmessi i dati, da parte di soggetti terzi, relativi agli oneri deducibili e detraibili, quali interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare.
La dichiarazione sarà a disposizione del contribuente tramite il cassetto fiscale, se ha il pin per accedervi, oppure tramite intermediari (caf e commercialisti) o tramite il sostituto d’imposta. Resta poi la facoltà del contribuente di accettare la proposta di dichiarazione o integrarla tramite gli stessi canali. Per i contribuenti che accettano la dichiarazione proposta dall’agenzia non ci saranno controlli, mentre per chi effettuerà integrazioni tramite gli intermediari le eventuali rettifiche saranno fatte tramite i caf o i commercialisti.
La dichiarazione deve essere trasmessa, sempre per via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il 7 luglio. Le compensazioni eventuali a debito o credito saranno effettuate nello stesso mese di luglio o in quello di agosto dal sostituto d’imposta.
Tra le altre misure di semplificazione, l’abolizione dell’obbligo di dichiarazione per l’eredità, se devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto, nel caso in cui l’attivo ereditario abbia un valore non superiore a “euro centomila”.