Fisco: istituiti codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei “Crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali”

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione n. 3/E con la quale ha istituito i codici tributo per consentire la fruizione in compensazione (tramite modello F24) dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui:

A chi spetta il beneficio

I crediti d’imposta spettano in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano e in particolare:

  • il beneficio introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 spetta per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020, o fino al 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione; può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo (tre quote annuali per gli investimenti in beni immateriali) prevedendo tempistiche diverse per la fruizione dello stesso in base al tipo di investimento effettuato;
    I relativi codici sono “6932”; “6933”; “6934” . In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
  • la Legge di Bilancio 2021: estende la misura, con nuove regole, agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 giugno 2023, a condizione al 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione; prevede l’utilizzo in compensazione in tre quote annuali di pari importo (per gli investimenti in beni c.d. “ordinari” effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, è possibile usufruire del credito in un’unica soluzione).
    I relativi codici sono “6935”; “6936”; “6937”. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

 

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