Primo appuntamento a metà mese, per continuare poi il 16, il 20, il 27 e il 31 gennaio
Inizia un nuovo anno e con esso arrivano nuove scadenze fiscali che si concentreranno, come di consueto, a metà mese e a fine mese. FiscoOggi, il giornale on line dell’Agenzia delle Entrate, nel suo scadenzario, le ha elencate.
Ecco i principali impegni con il Fisco del mese in corso.
15 gennaio
“Iva – Registrazione corrispettivi: i commercianti al minuto e assimilati devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese di dicembre 2019 per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.
Iva – Fatturazione differita: i contribuenti Iva devono provvedere all’emissione e alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di dicembre 2019, risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. Le fatture devono contenere la data e il numero dei documenti cui si riferiscono.
Sostituti d’imposta – Assistenza fiscale: i sostituti d’imposta che hanno intenzione di prestare assistenza fiscale nell’anno 2020 devono darne comunicazione diretta ai propri sostituiti, lavoratori dipendenti e pensionati.
Ravvedimento breve – Versamenti: ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 dicembre 2019 dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. Il versamento delle imposte e delle ritenute, nonché degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo, va eseguito tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente, oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita Iva possono versare anche con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, se non utilizzano crediti in compensazione.
Sisma Centro Sud – Ripresa versamenti: riprende la riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni per i contribuenti residenti nei comuni colpiti dal sisma Centro Italia 2016. Il versamento, in un’unica soluzione o come prima rata va effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche direttamente, oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato”.
16 gennaio
“Contribuenti Iva – Adempimenti: i contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di dicembre 2019 (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre) utilizzando il modello F24 con modalità telematiche direttamente, oppure tramite intermediario abilitato.
Locazioni brevi – Versamento: i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di dicembre 2019 relativi a contratti di locazione breve. Il versamento deve avvenire tramite modello F24 (codice tributo 1919), con modalità telematiche.
Sostituti d’imposta – Versamenti: i sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di dicembre 2019 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 con utilizzo di crediti in compensazione, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato. I condomini in qualità di sostituti d’imposta devono versare le ritenute del 4% operate, nel mese di dicembre 2019, sugli importi corrisposti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) effettuate nell’esercizio di impresa. Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute operate su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita, stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese di dicembre 2019. I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) sono tenuti al versamento delle ritenute sui proventi derivanti da Oicr effettuate nel mese di dicembre 2019.
Sostituti d’imposta – Produttività: i sostituti d’imposta devono versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di dicembre 2019, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Sisma Sicilia 2018 – Ripresa versamenti: riprende la riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni per i contribuenti aventi alla data del 26 dicembre 2018 la residenza o la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo 26 dicembre 2018 – 30 settembre 2019. Il versamento – in un’unica soluzione senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 16 gennaio, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese – va effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche direttamente, oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato.
Intermediari finanziari – Sostitutiva: banche, Sim e altri intermediari autorizzati devono versare, tramite modello F24 con modalità telematiche, l’imposta sostitutiva applicata nel mese di novembre sulle plusvalenze (regime del risparmio amministrato.Banche, Sim e altri intermediari autorizzati devono versare l’imposta sostitutiva sul risultato maturato (regime del risparmio gestito), in caso di revoca del mandato di gestione nel mese di novembre, e l’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio. Istituti di credito e altri intermediari devono versare l’imposta sostitutiva risultante dal “conto unico” relativo al mese di dicembre, sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche, Spa quotate ed enti pubblici. Banche, Sim e altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa versano l’imposta sostitutiva, risultante dal “conto unico” relativo al mese di dicembre, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa.
Attività intrattenimenti – Imposta: i soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di dicembre.Il versamento va effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.Tobin Tax – Versamenti: banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese di dicembre 2019. ll versamento va effettuato direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. L’adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.
20 gennaio
Bollo su e-fatture – Pagamento: chi è obbligato ad assolvere l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell’anno, deve procedere al relativo pagamento mediante il servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo Iva sul sito dell’Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia con modalità esclusivamente telematica. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Dm 17 giugno 2014.
27 gennaio
Acconto Iva – Ravvedimento: i contribuenti Iva mensili e trimestrali devono regolarizzare il versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2019 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre scorso. Il versamento dell’imposta, maggiorata di interessi legali e della sanzione ridotta, va effettuato utilizzando il modello F24 telematico.
Presentazione tardiva 770/2019 – Ravvedimento: ultimo giorno utile per i sostituti d’imposta (comprese le Amministrazioni dello Stato, intermediari e altri soggetti), che nel 2018 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi a enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite e altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi, coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applicano una ritenuta sull’ammontare dei canoni e dei corrispettivi nelle locazioni brevi, e che non hanno presentato il modello 770/2019 entro il termine del 31 ottobre 2019, per regolarizzare l’omissione mediante ravvedimento. Gli interessati devono trasmettere la dichiarazione, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il versamento della sanzione ridotta, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.
La sanzione deve essere versata con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
31 gennaio
Caf dipendenti – Presentazione relazione annuale: i Caf dipendenti devono provvedere alla presentazione della relazione relativa all’anno precedente sulla capacità operativa e sulle risorse umane utilizzate, anche in ordine alla tipologia di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione svolta, sull’affidamento a terzi dell’attività di assistenza fiscale e sui controlli volti a garantire la qualità del prodotto, e l’adeguatezza dei livelli di servizio sul numero di dichiarazioni validamente trasmesse all’Agenzia delle entrate. L’invio deve avvenire a mezzo Pec o a mezzo raccomandata a/r alla direzione regionale delle Entrate competente in relazione alla sede legale del Caf.
Sostituti di imposta – Versamento somme non trattenute: i sostituti d’imposta devono procedere al versamento della parte residua non trattenuta dagli stessi entro la fine dell’anno (a seguito della presentazione del modello 730/2018) per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, maggiorata dell’interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio riguardante i titolari di reddito dipendente e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo). Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente, oppure tramite intermediario abilitato.
Contratti di affitto – Imposta registro: i titolari di contratti di locazione e affitto devono versare l’imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° gennaio 2020. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione. La scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della “cedolare secca”. Il versamento va effettuato, tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide). I titolari di partita Iva devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso banche, agenzie postali, agenti della riscossione.
Operatori finanziari – Invio dati: gli operatori finanziari (banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio) devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati riferiti al mese di dicembre 2019 relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione deve avvenire esclusivamente in via telematica utilizzando il software Sid – Gestione flussi Anagrafe rapporti.
Sisma Sicilia 2018 – Ripresa versamenti: i contribuenti aventi alla data del 26 dicembre 2018 la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo 26 dicembre 2018 – 30 settembre 2019, devono riprendere entro il 31 gennaio gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione.
Bollo auto – Versamento: i proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2019, residenti in regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto). Il versamento va effettuato con una delle seguenti modalità: apposito bollettino di conto corrente postale, uffici dell’Aci, tabaccherie autorizzate, agenzie di pratiche auto.
Addizionale bollo auto – Versamento: ultimo giorno utile per il pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a 20 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. Tenuti al versamento sono coloro che risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente a dicembre 2019 e residenti in regioni che non hanno stabilito termini diversi. Il versamento avviene utilizzando il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, con esclusione della compensazione, con modalità telematica da parte dei titolari di partita Iva o presso banche, poste, agenti della riscossione o tramite i servizi di pagamento online, da parte dei non titolari di partita Iva.
Canone Rai – Versamento: i contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, per i quali non è possibile l’addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche devono provvedere al pagamento del canone annuale (90 euro) o della prima rata semestrale (45,94 euro) o trimestrale (23,93 euro). Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo all’home banking del proprio istituto di credito; i non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione. N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.
Canone Tv – Dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio: i titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico, che intendono presentare la dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo, devono inviare l’apposito modulo per far presente che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio Tv da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica oppure per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio Tv da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento. La dichiarazione sostitutiva di non detenzione ha effetto per l’intero canone dovuto per il 2020. Il modello, reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, deve essere inviato in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel. Se non è possibile la trasmissione telematica, il modello, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento, va spedito, in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamento Tv – Casella postale 22 – 10121 Torino. N.B.: La dichiarazione sostitutiva può essere resa dall’erede in relazione all’utenza elettrica intestata transitoriamente a un soggetto deceduto.
Concessioni governative – Versamento: i soggetti tenuti a pagare la tassa sulle concessioni governative devono provvedere al versamento annuale, utilizzando il modello F23 presso banche, agenzie postali o concessionari.
Spese sanitarie – Opposizione: scade il termine per i contribuenti che intendono esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2019 e ai rimborsi ricevuti nello stesso anno per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L’interessato che intende esercitare l’opposizione dovrà comunicare direttamente all’Agenzia delle entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta la cancellazione degli stessi e l’automatica esclusione anche dei relativi rimborsi. Le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione sono comunque inseribili nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità previsti dalla legge.