Chi ha un ISEE fino a 20.000 euro potrà contare sullo stralcio parziale del proprio debito
Entro il 30 giugno l’Agenzia delle Entrate Riscossione dovrà inviare una “Comunicazione” per quanto concerne la Rottamazione Ter (procedura diversa dalla pace fiscale) di eventuale accoglimento della domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2018, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento o di diniego con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
Le cartelle ammesse alla Rottamazione Ter sono quelle affidate ad Equitalia e all’Agenzia Entrate Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.
In base alla norma, è possibile estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. I contribuenti con ISEE fino a 20.000 euro potranno contare sullo stralcio parziale del proprio debito, con tre aliquote applicate a seconda della situazione economica (previste tre diverse aliquote: 16%, se l’ISEE del nucleo familiare non è superiore a 8.500 euro; 20% se l’ISEE è compreso tra 8.500 e 12.500 euro; 35% se è superiore a 12.500 euro). Per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito potrà essere estinto in un’unica soluzione con scadenza del pagamento fissata per legge al 31 luglio 2019, oppure con un piano di dilazione:
• fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni) di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece di pari importo;
• fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. Le rate saranno così suddivise:
• le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2019;
• le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
Nel corso della conversione in legge del DL semplificazione, infatti, sono stati riammessi alla rottamazione coloro che non avevano regolarizzato i versamenti della rottamazione bis entro il 7 dicembre. Per questi soggetti le scadenze per il pagamento delle rate passano da 18 a 10.
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:
• recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
• crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
• multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
• sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.