Fisco: stop cartelle ad agosto, rottamazione riparte a rate

L’Agenzia Riscossione diffonde le Faq su decreto Sostegni bis

Stop delle cartelle ad agosto mentre le rate della rottamazione e del saldo e stralcio non pagate nel 2020 ripartiranno in agosto ma a rate: cioè si pagherà entro il 31 luglio 2021 le rate scadute il 28 febbraio 2020 (rottamazione-ter) e 31 marzo 2020 (saldo e stralcio). Trattandosi di un sabato, la scadenza slitta al 2 agosto 2021 e così via.

Lo comunica l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha diffuso le Faq sulle novità fiscali previste dal decreto Sostegni-bis. Per le rate scadute nel 2021 resta confermata la scadenza del 30 novembre.

In particolare, la legge contiene la proroga fino al 31 agosto 2021 del termine finale di sospensione della notifica degli atti, delle procedure di riscossione nonché dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni.

Il provvedimento, inoltre, ha definito nuovi termini per il pagamento delle quattro rate della “rottamazione-ter” e delle due rate del “saldo e stralcio” previste nel 2020 e non ancora versate, concedendo ai contribuenti in ritardo la possibilità di diluire i versamenti in più mesi. La norma, modificando la previsione del pagamento in un’unica soluzione entro il termine ultimo del 31 luglio 2021, concede la facoltà di effettuare i versamenti delle rate 2020 ancora dovute ripartendoli nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021, senza perdere le agevolazioni previste. Il primo appuntamento è quindi fissato al prossimo 31 luglio (che essendo un sabato slitta al 2 agosto) quando si dovranno pagare le rate scadute il 28 febbraio 2020 (per la rottamazione-ter) e il 31 marzo 2020 (per il saldo e stralcio).

Ecco in dettaglio i principali chiarimenti contenuti nelle Faq sulle ultime misure:

NUOVI TERMINI PER ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO. La legge n. 106/2021 ha rideterminato i termini per il versamento delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” previste nel 2020. Per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019, deve effettuare il pagamento delle rate non ancora versate nel 2020 in quattro mesi a partire da luglio 2021. In dettaglio: entro il 31 luglio 2021 si pagano le rate scadute il 28 febbraio 2020 (rottamazione-ter) e 31 marzo 2020 (saldo e stralcio). Trattandosi di un sabato, la scadenza slitta al 2 agosto 2021; entro il 31 agosto 2021 si paga la rata scaduta il 31 maggio 2020 (rottamazione-ter); entro il 30 settembre 2021 si pagano le rate scadute il 31 luglio 2020 (rottamazione-ter e saldo e stralcio); entro il 31 ottobre 2021 si paga la rata scaduta il 30 novembre 2020 (rottamazione-ter). Restano confermati i termini per il pagamento delle rate di febbraio, marzo, maggio e luglio 2021 che dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021. Per ogni scadenza è prevista la possibilità di effettuare il pagamento avvalendosi anche dei 5 giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge (quindi per il termine del 2 agosto saranno considerati validi i versamenti effettuati entro il 9 agosto 2021).

STOP NOTIFICHE DEGLI ATTI FINO AL 31 AGOSTO. La legge proroga fino al 31 agosto 2021 il periodo finale di sospensione per l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

PAGAMENTI ENTRO IL 30 SETTEMBRE. Prorogato dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021 il termine finale di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps affidati all’Agente della riscossione, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione, in scadenza nello stesso periodo (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa”.

SOSPESI PIGNORAMENTI E PROCEDURE DI RISCOSSIONE. Restano sospese fino al 31 agosto 2021 le procedure cautelari ed esecutive come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. La sospensione riguarda anche gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Rimarranno sospese fino al 31 agosto 2021 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

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