15-16 e 31 tre giornate dense di scadenze per i contribuenti
Ottobre è un mese con molte scadenze fiscali, concentrate a metà e fine mese, come conferma anche FiscoOggi, il giornale on line dell’Agenzia delle Entrate.
15 ottobre:
- Corrispettivi – tempo di registrazione dei corrispettivi. Commercianti al minuto e assimilati devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate a settembre per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale
- Fatture vendita – ultimo giorno per effettuare l’annotazione, in un unico documento riepilogativo, delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse a settembre.
- Fatturazione differita – i contribuenti Iva devono provvedere all’emissione e alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti a settembre, risultanti da documento di trasporto o da altro documento che identifichi i soggetti contraenti.
16 ottobre:
- Contribuenti Iva, versamenti – i contribuenti Iva devono provvedere al versamento dell’ottava rata dell’Iva, relativa al 2017, risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione del 2,31% a titolo di interessi. I modelli F24 con saldo finale pari a zero e quelli con utilizzo di crediti in compensazione orizzontale vanno presentati solo tramite “F24 web” o “F24 online”, tramite i canali Fisconline o Entratel, oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato. Nelle altre ipotesi sono utilizzabili anche i servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento. I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di settembre; per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di agosto.
- Persone fisiche, versamenti – le persone fisiche, titolari di partita Iva e le società di persone che hanno scelto il pagamento rateale, effettuando il primo versamento entro il 2 luglio, devono versare la quinta rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi e Irap 2018, con applicazione degli interessi nella misura dell’1,15%, e del saldo dell’Iva relativa al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2018 – 30/6/2018 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dell’1,15%. Quarta rata (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%) per coloro che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si sono avvalsi della facoltà di differire il pagamento di trenta giorni e hanno versato la prima e la seconda rata entro il 20 agosto, ovvero della terza rata (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%) per coloro che entro il 20 agosto hanno pagato solo la prima rata, sfruttando la possibilità prevista dal Dpcm 10 agosto 2018.
- Soggetti Ires, versamenti – I soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 2 luglio, devono versare la quinta rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi Sc e Irap 2018, con applicazione degli interessi nella misura dell’1,15%, e del saldo dell’Iva relativa al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2018 – 30/6/2018 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dell’1,15%. Quarta rata (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%) per i soggetti che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si sono avvalsi della facoltà di differire il pagamento di trenta giorni e hanno versato la prima e la seconda rata entro il 20 agosto, ovvero della seconda rata (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%) per coloro che entro il 20 agosto hanno pagato solo la prima rata, sfruttando la possibilità prevista dal Dpcm 10 agosto 2018.
- Locazioni brevi, versamenti – chi esercita attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve.
- Sostituti d’imposta, versamenti – i sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di settembre sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, nonché le somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente.
- Sostituti d’imposta, premi produttività – sempre i sostituti d’imposta devono versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di settembre, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
17 ottobre:
- Ravvedimento breve, versamenti – ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 17 settembre dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. I non titolari di partita Iva possono presentare l’F24 per qualunque importo, senza utilizzo di crediti in compensazione, in forma cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate; in caso di compensazioni, devono utilizzare le modalità telematiche e, qualora il saldo finale sia pari a zero, esclusivamente i servizi dell’Agenzia. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo.
25 ottobre:
- 730-2018, dichiarazione integrativa – ultimo giorno a disposizione dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale per presentare a un Caf o a un professionista abilitato il modello 730 integrativo, qualora dalla elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito. La consegna va effettuata al Caf o al professionista anche in caso di assistenza prestata dal sostituto d’imposta.
31 ottobre:
- Redditi Irap, presentazione – ultimo giorno utile per i contribuenti obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi e per coloro che, pur non obbligati, hanno scelto tale modalità, per trasmettere il modello Redditi PF 2018.
Ultimo giorno utile per le società di persone ed enti equiparati per la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi modello Redditi SP 2018.
Ultimo giorno utile per i soggetti Ires con esercizio coincidente con l’anno solare per l’invio telematico della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC 2018.
Ultimo giorno utile per gli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, soggetti all’Ires, nonché società ed enti non residenti soggetti all’Ires per la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi modello Redditi ENC 2018.
Ultimo giorno utile per i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Irap 2018 per effettuare l’invio telematico, direttamente o tramite intermediari abilitati.
I soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e i soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con esercizio coincidente con l’anno solare, devono effettuare la presentazione esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, del modello CNM 2018. Il modello deve essere presentato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel modello Redditi SC 2017. - Redditi 2018 persone fisiche, versamenti – le persone fisiche non titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 2 luglio, devono versare la quinta rata delle imposte risultanti dal modello Redditi Pf 2018, con applicazione degli interessi nella misura dell’1,30%. L’adempimento riguarda anche i contribuenti titolari di redditi da lavoro dipendente, pensioni o alcuni dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente che hanno presentato presentano il 730 in assenza di un sostituto d’imposta tenuto al conguaglio. Quarta rata per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di differire il pagamento di trenta giorni, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,77%.
- Modello 770-2018, presentazione – i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, che nel 2017 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, devono presentare la dichiarazione modello 770/2018, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. Inoltre, devono trasmettere all’Agenzia delle entrate le Certificazioni uniche 2018 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la precompilata corrisposti nel 2017.
- Eredi, presentazione dichiarazione dei redditi – gli eredi di persone decedute nel 2017 o entro il 30 giugno 2018 devono provvedere alla presentazione, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, della dichiarazione dei redditi per conto del de cuius.
- Contribuenti Iva, adeguamento parametri – i contribuenti Iva devono provvedere al versamento dell’imposta dovuta in caso di adeguamento alle risultanze dei parametri per l’anno d’imposta 2017;
- Iva, rimborsi infrannuali – i contribuenti Iva ammessi ai rimborsi infrannuali devono presentare la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.
- Imposta di registro, contratti di locazione – i titolari di contratti di locazione e affitto devono versare l’imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° ottobre. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione. La scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della “cedolare secca”.
- Rottamazione-bis cartelle di pagamento, versamento – i contribuenti che intendono perfezionare la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 devono pagare la terza rata del debito residuo che è stato comunicato dall’agente della riscossione. Invece, i “riammessi”, cioè coloro che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non erano in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 (compresi i “respinti” della precedente definizione agevolata), devono versare, in unica soluzione o la prima rata (pari al 40% dell’importo totale), del debito residuo comunicato dall’agente della riscossione.
- Canone Rai, versamento – i contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, per i quali non è possibile l’addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, devono pagare la quarta rata trimestrale (23,93 euro).
- Scelta 8, 5 e 2 per mille, presentazione – ultimo giorno utile per i contribuenti non obbligati alla dichiarazione dei redditi per la presentazione della scheda per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef.