Tutte le principali novità previste
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, il cosiddetto Decreto Ristori.
Il Decreto prevede ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Qui di seguito ed in modo sintetico le principali novità previste dal Decreto Legge.
– Proroga della cassa integrazione e divieto di licenziamento
Vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche(codici ATECO).
È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è gratuita solo per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni. Per gli altri casi è previsto il contributo addizionale.
Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’INPS, pena decadenza, entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente Decreto.
Prorogato il blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio con le eccezioni già in vigore.
– Esonero dal versamento dei contributi previdenziali
Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID e che non abbiano richiesto le casse integrazione, per un periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021 e nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020. I datori di lavoro che abbiano già richiesto tale esonero possono rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.
– Sospensione dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali
Per i datori di lavoro interessati dalle recenti restrizioni ed individuati dai codici ATECO i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il mese di novembre potranno essere versati entro il 16 di marzo 2021 o in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo. Il mancato versamento di due rata anche non consecutivi determina decadenza dal beneficio.
– Reddito di emergenza
A tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio verranno erogate due mensilità del Reddito di emergenza.
– Misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo e indennità per i lavoratori del settore sportivo
Confermata l’indennità di 1.000 euro per i lavoratori dello spettacolo, stagionali e del turismo. Per queste categorie il decreto prevede anche la proroga della cassa integrazione.
È riconosciuta un’ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). L’importo è aumentato da 600 a 800 euro.
QUI IL TESTO INTEGRALE CON GLI ALLEGATI
(Nell’allegato 1 al decreto i Codici Ateco beneficiari dei sostegni previsti dal Governo)