Una recentissima pronuncia del Tribunale di Milano, resa nella forma di ordinanza in un giudizio cautelare ha fornito – pur nei limiti derivanti dal carattere sommario del procedimento d’urgenza – spunti interessanti per quei casi, invero piuttosto frequenti nella prassi quotidiana, in cui il titolare di autorizzazione esercita la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., intima la riconsegna dell’impianto e – in mancanza di essa – richiede all’Autorità Giudiziaria un provvedimento cautelare (sequestro oppure ordine di riconsegna dell’impianto).
Come è noto i contratti di comodato stipulati dal gestore (unilateralmente predisposti, nella gran parte dei casi, dal titolare di autorizzazione) contengono infatti una serie di clausole la cui violazione fa discendere, per espressa pattuizione delle parti, la risoluzione di diritto del contratto.
Tuttavia, occorre tener presente che determinate condotte, seppure oggettivamente configurabili come inadempimenti, sono il risultato di comportamenti gravemente inadempienti della controparte titolare di autorizzazione, il che, a norma dell’art. 1460 c.c. comma I, legittima il rifiuto (espresso o tacito) di adempiere ai propri obblighi (“Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto”). Oltre ad affermare tale principio, l’Ordinanza del Tribunale di Milano ha altresì sancito un importante principio sul ruolo del gestore, e sulla sua rilevanza nel determinare l’avviamento del punto vendita.
Il fatto
La Compagnia (Tamoil) adiva il Tribunale con ricorso ex art. 700 cpc, chiedendo al Giudice di ordinare al gestore l’immediata riconsegna dell’impianto.
Assumeva di aver notificato al gestore la risoluzione di diritto del contratto di comodato, in ragione di gravi inadempimenti quali la messa dell’impianto in modalità self pre-pay e, da ultimo la chiusura dello stesso alle vendite.
Rappresentava altresì – quale periculum in mora – l’urgenza nel riottenere il possesso dell’impianto, dacché la prolungata chiusura avrebbe causato alla Società ricorrente danni irreparabili quali la perdita dell’avviamento, il deterioramento dell’impianto, nonché il mancato guadagno per essa nel periodo di chiusura.
Il gestore si costituiva in giudizio rilevando che la messa in self dell’impianto e la successiva chiusura erano state determinate proprio dal comportamento inadempiente, contrario a correttezza e buona fede e comunque abusivo della dipendenza economica, sotto il profilo della discriminazione della Compagnia; detto comportamento era consistito essenzialmente nel rifornire due impianti concorrenti, posti nelle immediate vicinanze del punto vendita “controverso” e nel dotare detti impianti (di proprietà di un terzo) delle proprie insegne e segni distintivi; oltretutto, i due impianti concorrenti ricevevano apparentemente dalla Compagnia forniture a prezzi più bassi.
Produceva, a supporto di ciò, documenti comprovanti il crollo verticale delle vendite dal momento dell’apertura dei due nuovi impianti.
Sotto il profilo del periculum, la difesa del gestore opinava che la chiusura dell’impianto non arrecava alcun pregiudizio all’avviamento del punto vendita, visto che la clientela non era certo attratta dall’insegna X o Y della Compagnia, ma semmai dalla maggiore o minore concorrenzialità dei prezzi praticati e, soprattutto, dalla figura del gestore e dal rapporto umano che viene a crearsi con esso (ossia con colui che la Compagnia ricorrente voleva cacciare via….); contestava altresì che la chiusura del punto vendita potesse portare degrado all’impianto, poiché tale elemento veniva posto dalla Compagnia sotto il profilo della mera eventualità. Infine contestava il pericolo di mancato guadagno, visto che il contratto di comodato prevedeva una penale per ogni giorno di riconsegna, il che – al di là del giudizio sulla legittimità e congruità della penale stessa, non di competenza del procedimento cautelare – costituiva comunque elemento idoneo a tenere al riparo la Compagnia da pregiudizi economici.
L’ordinanza
Il Tribunale di Milano, aderendo pienamente alle tesi difensive del gestore, rigettava la richiesta della Compagnia, non ritenendo sussistere né il fumus boni iuris né il periculum in mora, requisiti essenziali per l’adozione del richiesto provvedimento cautelare.
Sotto il primo profilo, il Giudice ha ritenuto – pur nei limiti della sommaria cognizione in sede cautelare – che l’aver rifornito e caratterizzato con i propri colori i due impianti concorrenti abbia costituito un comportamento tale da “costringere” il gestore a porre l’impianto in modalità self pre-pay e poi a chiuderlo, stante la riduzione di ogni margine di produttività per il punto vendita.
Sotto il secondo profilo, il Tribunale ha argomentato che l’avviamento di un impianto e la fidelizzazione della clientela non sono certo date dalle insegne della Compagnia petrolifera, visto che il carburante erogato è sostanzialmente lo stesso in tutti gli impianti: la clientela è invece attratta dal prezzo del prodotto e, sotto il profilo della cd. fidelizzazione, “dalla persona del gestore, con cui i clienti si confrontano tutti i giorni apprezzandone o meno le capacità organizzative e l’apporto umano”.
Ha inoltre ritenuto che il potenziale degrado cui l’impianto andrebbe incontro in caso di ritardata riconsegna non costituisce, di per sé, elemento tale da giustificare la tutela d’urgenza e che la previsione contrattuale di una penale per la ritardata riconsegna è idonea a “sterilizzare” il danno da mancato guadagno lamentato dalla Compagnia.
Ad avviso di Faib, che ha sostenuto e affiancato il gestore, al di là delle conseguenze sul singolo caso, la pronuncia in esame può rappresentare un precedente meritevole di interesse in una situazione processuale ormai piuttosto frequente allorquando il rapporto gestore-compagnia giunge nella fase patologica rappresentata dall’applicazione discriminante di differenziali prezzi consistenti e ingiustificati..