Indennità 600 euro, a chi spetta e come

Ecco cosa prevede il Decreto  Rilancio

Le disposizioni contenute nel c.d. “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020), prorogano una serie di indennità per i mesi di aprile e maggio già previste dal decreto cura Italia (per il mese di marzo) e ampliano la platea dei beneficiari. In attesa delle istruzioni da parte dell’INPS, si elencano i relativi destinatari.

In particolare, l’indennità viene così riconosciuta:

– ai liberi professionisti (titolari di Partita IVA al 23 febbraio 2020) e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co – con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;

– ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS titolari di Partita IVA alla data del 19 maggio 2020 (data entrata in vigore del decreto rilancio), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;

– ai lavoratori titolari di rapporti di co.co. iscritti alla Gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data del 19 maggio 2020 (entrata in vigore decreto rilancio), è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;

– ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO – Artigiani, Commercianti, Cd/Cm) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro, viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;

– ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né titolari di NASpI, alla data del 19 maggio 2020;

– ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data del 19 maggio 2020, è riconosciuta per il mese di maggio 2020 un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro, né titolari di NASpI, alla data del 19 maggio 2020;

– ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 30, D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro;

– è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, così individuati:

– lavoratori dipendenti stagionali che appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 maggio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

– lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compresi tra il 1°gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

– lavoratori autonomi, privi di Partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Tali soggetti, per tali contratti, devono risultare iscritti alla data del 23 febbraio 2020 presso la Gestione separata INPS;

– incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante da tali attività superiore a 5.000 euro e titolari di Partita IVA e iscritti alla Gestione separata INPS alla data del 23 febbraio 2020 (non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie);

I predetti lavoratori, alla data di presentazione della domanda non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente né titolari pensione;

– ai lavoratori iscritti al FPLS – Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo(con almeno 30 contributi giornalieri nell’anno 2019 e che abbiano prodotto per il medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro), è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020. La medesima indennità è erogata per stesse mensilità ai lavoratori iscritti al FPLS con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Non hanno dritto all’indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data del 19 maggio 2020;

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS, previa domanda, nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto.

Le predette indennità non sono compatibili con il Reddito di cittadinanza per un importo in godimento pari o superiore all’importo delle indennità stesse. Pertanto, se l’ammontare del Rdc in godimento risulta inferiore a quello dell’indennità (bonus), il Rdc viene integrato fino all’ammontare dell’indennità dovuta per ciascuna mensilità.

Inoltre, decorsi quindici giorni dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del decreto rilancio) si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità per il mese di marzo 2020 (D.L. n. 18/2020 – artt. 27, 28, 29 e 30). Ad esempio, sono interessati a presentare domanda per il mese di marzo, ricorrendo le condizioni, i titolari di assegno ordinario di invalidità, i quali con il precedente decreto Cura Italia non avevano diritto al riconoscimento del bonus 600 euro.

Inoltre, sono previste le seguenti misure:

– viene riconosciuta anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;

– per i mesi di aprile e maggio 2020, viene introdotta un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza (Rdc), del reddito di emergenza (REM). Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità già prevista dal D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. E’ stabilita poi la possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 22 D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia) per un limite massimo di nove settimane;

– viene riconosciuta un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L’indennità non è cumulabile con altre misure riconosciute a seguito dell’emergenza epidemiologica per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico. L’indennità è erogata dall’INPS in umica soluzione previa richiesta. Le domande possono essere presentate presso i Con il Messaggio n. 2184/2020, l’INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione on line delle domande di indennità a favore del lavoratori domestici.

Le suddette indennità non sono tra esse cumulabili e non sono inoltre cumulabili con l’indennità per i liberi professionisti (iscritti alle Casse) già prevista dal decreto Cura Italia (art. 44, D.L. n. 18/2020). Sono, invece, cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

Ora è possibile richiedere l’indennità per il mese di maggio. Per tutte le info clicca qui.

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