Inps: chiarimenti su richieste cassa integrazione guadagni

Le imprese potranno chiedere altre 18 settimane da utilizzare tra il 13 luglio e il 31 dicembre

“Le imprese che affrontano una riduzione di lavoro legata all’emergenza Covid potranno chiedere, secondo quanto previsto dal Dl Agosto, altre 18 settimane di cassa integrazione, da utilizzare tra il 13 luglio e il 31 dicembre. Ma se per le prime nove non sono previsti contributi aggiuntivi per le seconde nove, sempre qualora sia stato utilizzato il primo periodo, è previsto un contributo aggiuntivo, a meno che non si sia avuta una riduzione di fatturato superiore al 20%”.

Lo precisa l’Inps in una circolare sulla misura spiegando che dal 13 luglio si azzera il conteggio delle settimane riferite alla pregressa disciplina (se non hai usato entro quella data la cig prevista dai precedenti decreti non la puoi più prendere) e, contestualmente si prevede che l’utilizzo di queste settimane sia possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza tener conto del dato relativo al fruito.

“Mentre il ricorso alle prime 9 settimane di trattamenti è consentito indistintamente a tutti i datori di lavoro che riducono o sospendono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica – si legge –  il secondo ulteriore periodo di 9 settimane può essere richiesto esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso”.

Per richiedere l’ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno presentare domanda di concessione dei trattamenti con una causale specifica, con una dichiarazione di responsabilità in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

La misura del contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, è pari: al 9%, per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%; al 18%, per le imprese che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

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