Istituiti i codici tributo, per i cessionari, per i crediti di imposta locazioni

 “6930” e “6931” per i bonus introdotti dai decreti “Cura Italia” e “Rilancio”

6930” e “6931” sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 39/E per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei cessionari, tramite modello F24, dei crediti d’imposta relativi ai canoni di locazione di botteghe e negozi (articolo 65 del decreto “Cura Italia”) e degli immobili ad uso non abitativo (articolo 28 del decreto “Rilancio”), ricevuti dagli stessi beneficiari dei bonus”.

Ne dà notizia FiscoOggi il giornale on line delle Entrate che ricorda come “l’articolo 65 del Dl n. 18/2020 riconosce agli esercenti attività d’impresa un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, relativo al mese di marzo 2020, mentre l’articolo 28 del Dl n. 34/2020 prevede un credito d’imposta commisurato all’ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo o dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo”.

L’Agenzia delle ha definito le istruzioni per la cessione e le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari, spiega FiscoOggi: “l’F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate; se l’importo del credito utilizzato in compensazione risulta superiore all’ammontare disponibile, il relativo modello F24 è scartato. I cessionari possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni inviate dai cedenti all’Agenzia e devono procedere all’accettazione dei crediti stessi, tramite l’apposita “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia”.

Quindi, per consentire ai beneficiari della cessione di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta ricevuti, tramite modello F24, i codici tributo istituti sono appunto:
– “6930” denominato “Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario”;
– “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario”.

“Nel modello F24 – conclude FiscoOggi – i codici tributo sono nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello deve essere indicato, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 o 2021), riportato anche nel “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia, nell’apposita sezione che espone i crediti utilizzabili in compensazione dal cessionario”.

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