Da accordo individuale a diritto a disconnessione, ecco linee guida
Il confronto tra governo e parti sociali sul lavoro agile procede spedito e potrebbe portare già oggi, nella riunione che si terrà al ministero del Lavoro, alla firma di un protocollo condiviso con sindacati e imprese. Il ricorso al lavoro agile – secondo quanto riportato dalla bozza di protocollo – è più che raddoppiato rispetto al periodo pre-pandemico e, dopo una prima fase di adattamento, è diventato un tassello sempre più strutturale dell’organizzazione del lavoro. L’obiettivo ora è, dunque, quello di fissare un quadro di riferimento per la definizione dello svolgimento del lavoro agile, attraverso l’indicazione di linee di indirizzo, non vincolanti, per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale o territoriale. Tutto nel rispetto della legge che disciplina la materia, la numero 81 del maggio 2017.
Primo punto dell’intesa è che l’adesione al lavoro agile “avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi previsto”. Inoltre, l’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile “non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare”.
La durata dell’accordo “può essere a termine o a tempo indeterminato” e può prevedere “l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali” e “i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali”. Da definire, negli accordi individuali, anche “i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione” così come “le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali”. Salvo, poi, esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali, “durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario”.
Quanto al luogo di lavoro in smart working, “il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali”. A tal proposito, la contrattazione collettiva “può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati”.
Sul fronte dei mezzi di lavoro, il datore di lavoro, di norma, fornisce “la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, al fine di assicurare al lavoratore la disponibilità di strumenti che siano idonei all’esecuzione della prestazione lavorativa e sicuri per l’accesso ai sistemi aziendali”. Laddove le parti concordino, invece, l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, “provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare e possono concordare eventuali forme di indennizzo per le spese”.
Garantita, poi, la stessa retribuzione. Come stabilito dalla legge del 2017, lo svolgimento della prestazione in modalità agile “non deve incidere sugli elementi contrattuali in essere quali livello, mansioni, inquadramento professionale e retribuzione del lavoratore”. Ciascun lavoratore agile “ha infatti diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali, allo stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato, anche con riferimento ai premi di risultato riconosciuti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria professionalità, nonché alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità”.
Infine le parti sociali concordano sulla necessità di “incentivare l’utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello”.