Le Guide Turistiche hanno scritto all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato per chiedere una revisione del recente parere in cui l’Autorità afferma che i Decreti del Ministero dei Beni Culturali e Turismo del 7-4-15 e dell’11-12-15, impedirebbero la “libera circolazione dei professionisti” in ambito U.E.
I provvedimenti introducono “un regime di specifica abilitazione su base territoriale per lo svolgimento della professione di guida turistica in siti considerati di particolare interesse storico, artistico o archeologico” ed individuano tali siti.
Le guide rappresentate da FEDERAGIT Confesercenti contestano all’Autorità punto per punto le affermazioni esposte.
In primis, è la stessa Commissione Europea che, in risposta ad una interrogazione parlamentare, si è pronunciata recentemente affermando che la legge italiana 97/2013, art. 3 comma 3, in base al quale spetta al MiBACT individuare “i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione”, rispetta il diritto europeo.
Del resto, è la stessa Corte di Giustizia Europea, nella sentenza del 1991 (C-180/89), a riconoscere un’eccezione riguardo ai “musei o monumenti storici che richiedono l’intervento di una guida specializzata”.
La Direttiva 2006/123/CE (ex Bolkestein) prevede che “la necessità di un’autorizzazione specifica o di una limitazione dell’autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale” (art. 10, comma 4).
A questo rispondono, ad esempio, la tutela dei consumatori, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.
Quindi, l’ambito di validità dell’abilitazione specifica corrisponde ad un limite di competenza e di specializzazione che può garantire un’effettiva conoscenza del patrimonio artistico e culturale presente in un determinato territorio, a tutela del consumatore. Chiunque può estendere il suo ambito di operatività, previa dimostrazione delle relative competenze.
Infine, all’affermazione dell’Antitrust che il numero dei siti riservati alle guide specializzate (3.176) sarebbe eccessivo, le guide abilitate rispondono che l’Italia è, tra i Paesi europei, quello con il maggior numero di musei e monumenti storici: secondo il MiBACT, solo quelli censiti fino al 2011 sono oltre 500mila! Quindi, i siti riservati dell’elenco rappresenterebbero meno del 1% del totale. Non si può perciò affermare che non sia rispettato il principio di proporzionalità.
Paradossalmente, se passasse la tesi del Garante della Concorrenza, si favorirebbero gli interessi delle multinazionali del turismo, lasciando senza lavoro 25.000 guide abilitate, con conseguente danno erariale e previdenziale. L’Italia rinuncerebbe, di fatto, al diritto di tutelare il suo immenso patrimonio culturale, rinunciando preventivamente alla verifica dell’effettiva conoscenza e della corretta divulgazione.