Di seguito, a cura dell’ufficio Tributario Confesercenti, le principali disposizioni di carattere fiscale contenute nel Decreto legge del 18 ottobre 2023 n. 145, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023.
Lo stesso è in corso di conversione in Legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche e/o integrazioni.
Articolo 4 (Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)
La disposizione prevede che limitatamente al periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2022 abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, potranno effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi:
- entro il 16 gennaio 2024 in un’unica soluzione;
- oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza 16 gennaio 2024, 16 febbraio 2024, 16 marzo 2024, 16 aprile 2024 e 16 maggio 2024, maggiorati dell’interesse del 4% annuo.
Al riguardo si evidenzia che nel rinvio non rientra il versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni IVS dei commercianti e degli artigiani e alla gestione separata.
Articolo 5 (Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo)
Disposta la proroga al 30 giugno 2024 del termine entro cui le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione.
Al riguardo, si ricorda che la disposizione interviene sulla misura già introdotta all’art.5 del D.L. n.146/2021 e pertanto, in base alle nuove disposizioni, i nuovi termini sono così rideterminati:
- entro il 30 giugno 2024 (rispetto al termine precedentemente fissato al 30 novembre 2023) deve essere inviata l’apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate, per avvalersi della procedura di riversamento in questione;
- entro il 16 dicembre 2024 (rispetto al termine precedentemente fissato al 30 novembre 2023 16 dicembre 2023) si procede al versamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione di cui al precedente punto;
- qualora si opti per il versamento in tre rate è previsto che la prima rata vada corrisposta entro il 16 dicembre 2024 e le successive, comprensive degli interessi, avranno le seguenti scadenze:
- 16 dicembre 2025 (anziché 16 dicembre 2024);
- 16 dicembre 2026 (anziché 16 dicembre 2025).
Articolo 7 (Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici)
La disposizione prevede che la riduzione delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, in caso di aumento del prezzo del petrolio greggio, possa essere adottata se i prezzi dei carburanti aumentano sulla media del precedente mese (e non più dei precedenti due mesi precedenti, come attualmente previsto), rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell’ultimo Documento di economia e Finanza o nella Nota di aggiornamento presentati.
Articolo 13 (Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese)
Disposta la destinazione di 50 milioni di euro per l’anno 2023 al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, ad esempio per l’acquisto o il leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali d’impresa (c.d. “Nuova Sabatini”).