La perdurante crisi economica da una parte e le numerose difficoltà operative che i gestori incontrano quotidianamente, sia per le nuove disposizioni che rendono più gravosa la gestione dell’impianto (es. la questione dei pagamenti con POS), sia per i rapporti non sempre facili con le Compagnie petrolifere, dall’altra, hanno sempre di più ridotto i margini di gestione dell’attività di distribuzione al dettaglio dei carburanti.
In questo quadro si inserisce poi il problema delle sanzioni, che non sempre, per non dire spesso, risultano nei fatti ingiustificate, in particolare per le eccedenze ed i cali.
Questo avviene in parte per disposizioni non più adeguate ai tempi, in parte al problema oggettivo dovuto al variare del volume dei carburanti in funzione della temperatura.
In conseguenza delle lamentele giunte dal territorio, la Faib ha avviato da un paio di anni una serie di iniziative (Convegni specializzati, a livello nazionale e territoriale, partecipazioni a Tavole Rotonde, raccolta materiali, segnalazioni ai territori, produzione di documentazioni, confronto con le Autorità territoriali,…) e un dialogo costruttivo con le Autorità competenti, finalizzato all’aggiornamento delle disposizioni in materia di cali e eccedenze, così da ridurre il carico sanzionatorio.
Le indicazioni che la Faib ha segnalato nel corso degli ultimi mesi sono sostanzialmente due.
La prima ha per oggetto il sanzionamento ai fini IVA delle eccedenze conseguenti ad una rimanenza effettiva superiore a quella contabile, seppure rientrante nei limiti di tolleranza ammessi dalla normativa in materia di accise, contenuta nell’Art. 48 del D.Lgs. 504/95.
Queste sanzioni si basano su una circolare dell’ex Direzione Generale delle Dogane n. 493/35 del 22/12/86, secondo la quale i prodotti risultanti in eccesso si presumono acquistati in evasione d’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’Art. 4 del D.P.R. n. 441/97, anche se rientranti nei limiti previsti dal citato Art. 48.
A questo riguardo la Faib ha segnalato alle Autorità competenti che non è accettabile il principio secondo il quale una base imponibile, ossia il valore dei carburanti, per un’imposta (le accise) possa essere calcolata al netto delle eccedenze ritenute ammissibili dalla Legge (D.Lgs. 504/95), mentre per un’altra imposta (l’IVA) essa va calcolata al lordo delle eccedenze.
Ci si aspetta quindi un superamento di questa assurda situazione logico-normativa, con il risultato che le eccedenze possano essere sanzionate ai fini IVA solo se superiori ai limiti di Legge, ossia il 5 per mille.
La secondo ha per oggetto il sanzionamento dei cali, essendo considerati segnale di irregolare tenuta dei registri di carico e scarico carburanti, come previsto dall’Art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95.
Si ricorda che i cali ammessi, come indicato dal DM 55/2000, sono i seguenti:
a) Benzine: 2,5 ‰ (per mille) con riferimento al venduto (erogato) in litri nel periodo interessato;
b) Gasolio ed altri prodotti: 0,83 ‰ (per mille) con riferimento al venduto (erogato) in litri nel periodo interessato;
c) G.P.L.: 2,5 ‰ (per mille) con riferimento al venduto (erogato) in litri nel periodo interessato.
Il problema sorge dal fatto che nella valutazione dei cali non si tiene conto della lunghezza del periodo di tempo al quale si riferisce il calo, né del differenziale termico tra il prodotto scaricato dall’autobotte e quello giacente nel serbatoio sotterraneo dell’impianto di distribuzione dei carburanti.
Inoltre, capita, che si subiscano sanzioni per qualsiasi calo, anche se correttamente registrato e nei limiti delle tolleranze ammesse, venendo applicate, pur in presenza di una disciplina speciale per i carburanti (appunto il D.Lgs. n. 504/95), norme di carattere generale, quali l’Art. 24 del D.P.R. n. 633/72 per omessa annotazione dei corrispettivi, l’Art. 53 del D.P.R. n. 633/72, per presunta cessione dei beni, l’Art. 9 del D.Lgs. n. 471/97 per irregolare tenuta della contabilità.
Per questo secondo problema la Faib ha chiesto in più occasioni alle Autorità di definire meglio la procedura di quantificazione dei cali, considerando in primo luogo la lunghezza del periodo preso a riferimento per la verifica dei cali.
D’altronde è ragionevole ritenere che in 6 mesi i cali possano essere maggiori rispetto ad un periodo di 1 mese.
In secondo luogo si è chiesto di poter misurare la temperatura dei carburanti al momento dello scarico del prodotto dall’autobotte, così da poter poi correttamente scaricare dal registro l’inevitabile perdita volumetrica che si produce per effetto della temperatura del serbatoio, che in genere è più bassa, e che ovviamente andrà misurata.
D’altronde, gli attuali cali ammessi comportano che vi sia un differenziale termico tra prodotto nell’autobotte e prodotto nel serbatoio, pari ad 1 solo grado centigrado per il gasolio, e a 2,5 gradi per la benzina.
Si tratta con tutta evidenza di una situazione a dir poco rara, essendo nella realtà molto maggiore il differenziale termico.
Infine, la Faib ha chiesto la definizione di un’unica procedura di controllo effettuata da parte sia del corpo ispettivo dell’Agenzia delle Dogane, sia da parte della Guardia di Finanza, evitando in questo modo difformità di comportamento, che rende per il gestore imprevedibile l’esito del controllo.