Audizione di Confesercenti giovedì 23 settembre davanti alla Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva Ue relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, nonché recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Ue sul mercato interno dell’energia elettrica e sulla preparazione ai rischi nel settore.
L’audizione di Confesercenti sul tema relativo a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica cade in un momento di grande preoccupazione per le imprese. Le notizie di forti rincari che subiranno le bollette sin dal mese prossimo sono elemento di grande tensione per le imprese che già scontano discriminazioni in termini di costi dell’energia rispetto alla grande imprese e denunciano da anni l’improprio aggravio costituito dagli oneri di sistema sulle bollette energetiche che inevitabilmente si scaricano sul sistema competitivo delle nostre imprese. Confesercenti chiede dunque di sterilizzare gli aumenti e rivedere la struttura delle bollette. Ciò detto, il Decreto Legislativo risistema disposizioni disciplinate, sia dalla normativa nazionale, sia dalla regolamentazione dell’ARERA.
In questa sede intendiamo evidenziare pertanto gli aspetti che possono rappresentare elementi di novità nel quadro del mercato interno dell’energia elettrica, annotando aspetti di tecnicalità in una logica di maggiore organicità.
Ci riferiamo innanzitutto agli articoli che disciplinano aspetti di primaria importanza come i diritti dei consumatori nei rapporti con le imprese del settore elettrico (artt. da 5 a 10). Esprimiamo apprezzamento su due aspetti in particolare:
1) L’indicazione chiara e agevole, sul contratto di fornitura, di un indennizzo o di un rimborso nei casi di fatturazione imprecisa (art. 5, comma 3, lettera f): rileviamo infatti una pressoché totale assenza di tutela nei confronti dei clienti che ricevono fatture con evidenti errori, che possono portare persino allo stacco della fornitura, nella misura in cui tali errori siano legati all’errata indicazione della modalità di pagamento prescelta o all’errato indirizzo di recapito della fattura. In altri casi, tali errori sono legati ai dati tecnici di fornitura, che non rispecchiano i dati effettivi presenti sul SII (Sistema Informativo Integrato) e si riflettono di conseguenza sul calcolo degli importi; motivo per cui è più che ragionevole la previsione di un diritto a ricevere un congruo indennizzo o rimborso.
2) Invio di una fattura di conguaglio definitiva da parte del fornitore uscente entro 6 settimane dall’avvenuto cambio di fornitore (art. 5 comma 13): in tal caso si suggerisce di riportare in maniera evidente e immediata la natura di detta fattura, evidenziando che si tratta dell’ultima fattura di chiusura del fornitore uscente, dal momento che questa può arrivare al cliente contestualmente a quella del nuovo fornitore, ingenerando confusione. Si tratta di una criticità più volte segnalata dal mondo del consumerismo e delle PMI cui occorre fornire una risposta come la proposta legislativa prova a fare.
Con riferimento ai requisiti minimi di fatturazione e relative informazioni (indicati all’allegato 1), si esprime apprezzamento per le misure volte a favorire il miglioramento dell’efficienza energetica per le apparecchiature alimentate a energia (punto 1.3), tuttavia si esprimono dubbi sul punto c) relativo alla possibilità di inserire “confronti rispetto a un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria di utenza”, in quanto le variabili da considerare a tal fine sono molteplici e l’indicazione potrebbe essere fuorviante.
Con riferimento al diritto di cambiare fornitore (art. 7), riteniamo giusto intervenire sulle tempistiche di recesso per le utenze in media tensione, dal momento che ad oggi si registrano situazioni eccessivamente vincolanti, unitamente a informazioni contrattuali di difficile interpretazione; tuttavia, si esprime timore in merito al termine massimo di recesso di 24 ore dalla richiesta (ipotesi prevista al più tardi a far data dal 01/01/2026), in quanto potrebbe dare adito a politiche commerciali ancora più aggressive ( che andrebbero in qualche modo regolate, superando l’invasività dei proponenti) e a una migrazione non consapevole da parte del cliente finale. Senza considerare che i maggiori oneri a carico del fornitore potrebbero essere scaricati sul cliente finale.
Con riferimento agli strumenti di confronto delle offerte (art.10), auspichiamo il rispetto del termine di 3 mesi per concludere l’iter, già in corso, di miglioramento del portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte, in modo da aumentare la fruibilità e la consapevolezza da parte del cliente finale.
Infine, con riferimento alle ulteriori misure previste dallo schema di decreto legislativo, condividiamo in particolare la volontà di:
– promuovere e sostenere lo sviluppo di nuovi impianti di accumulo, funzionali agli obiettivi di crescita della produzione da fonti rinnovabili, anche attraverso la semplificazione dei processi autorizzativi;
– disciplinare le comunità energetiche dei cittadini.