Dal 4 gennaio 2018 è in vigore il D. Lgs. 15 novembre 2017, n. 190. Il Decreto, facendo salve le disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti e pratiche commerciali scorrette di cui al D. Lgs. n. 206/2005, reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui:
- Alla Direttiva 94/11/CE concernente l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore;
- Al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.
Premesso che, ai sensi del Regolamento n. 765/2998 si intende per
- «Messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito
- «Immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario
- «Fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio
- «Importatore»: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo
- «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto
- «operatore economico»: il fabbricante, il mandatario, l’importatore e il distributore
ai sensi del Regolamento n. 1007/2011 si intende per
- «prodotto tessile»: il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato
- «etichettatura»: l’esposizione sul prodotto tessile delle informazioni richieste tramite l’apposizione di un’etichetta
- «contrassegno»: l’indicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione
Art. 3. Sanzioni per la violazione delle disposizioni dell’articolo 4 della direttiva 94/11/CE
In vigore dal 4 gennaio 2018
Salvo che il fatto costituisca reato:
- Il fabbricante o l’importatore che immette sul mercato calzature prive di etichetta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro
- Il distributore che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, della Direttiva 94/11/CE, mette a disposizione sul mercato calzature prive di etichetta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro
- Il fabbricante o l’importatore che immette sul mercato calzature con composizione diversa da quella dichiarata in etichetta, relativamente ai materiali usati nei principali componenti delle calzature indicati nell’allegato I della Direttiva 94/11/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro
- Il fabbricante o l’importatore che immette sul mercato calzature con etichetta non conforme alle indicazioni stabilite dall’articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della Direttiva 94/11/CE, riportate in lingua italiana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro. La medesima sanzione amministrativa si applica anche al fabbricante o all’importatore che utilizza una lingua diversa dall’italiano o da altra lingua ufficiale dell’Unione Europea
- Il distributore che, in violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/11/CE, mette a disposizione sul mercato le calzature senza avere informato correttamente il consumatore finale del significato della simbologia adottata sull’etichetta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro (trattasi dei simboli atti ad informare il consumatore sul materiale determinato ai sensi dell’allegato I che costituisce almeno l’80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura e almeno l’80% del volume della suola esterna)
L’Autorità di vigilanza, ove rilevi che le calzature sono prive di etichettatura o che l’etichettatura non è conforme alle prescrizioni della Direttiva 94/11/CE, previo accertamento e contestazione delle violazioni, assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell’etichettatura o il ritiro delle calzature dal mercato. Ai soggetti che non ottemperano al provvedimento entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano:
- Alle calzature d’occasione, usate
- Alle calzature di protezione che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva del Consiglio 89/686/CEE
- Alle calzature contemplate dalla Direttiva 76/769/CEE del Consiglio in tema di restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi
- Alle calzature aventi il carattere di giocattoli
Art. 4. Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011
In vigore dal 4 gennaio 2018
Salvo che il fatto costituisca reato:
- Il fabbricante o l’importatore che immette sul mercato un prodotto tessile senza garantire la fornitura dell’etichetta o del contrassegno indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro; la sanzione si applica anche al fabbricante o importatore che immette sul mercato un prodotto tessile il cui documento commerciale di accompagnamento, sostitutivo dell’etichetta o il contrassegno, è privo dei dati relativi alla composizione fibrosa
- Il distributore che, in violazione dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile privo dell’etichetta o del contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro (la norma prevede che all’atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l’etichetta o il contrassegno appropriato previsto dal Regolamento)
- Il fabbricante o l’importatore che immette sul mercato un prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta o sul documento commerciale di accompagnamento, fatte salve le tolleranze di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1007/2011, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro
- Il distributore che, in violazione degli articoli 14, paragrafo 1 (i prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato. L’etichettatura e il contrassegno dei prodotti tessili sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un’etichetta, questa è saldamente fissata) e 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011 (un distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l’etichetta o ne modifichi il contenuto), mette a disposizione sul mercato prodotti tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata nel documento di accompagnamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro
- Il fabbricante o l’importatore che immette sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011 espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro
- Il distributore che, in violazione degli articoli 5 (1. Per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel contrassegno di prodotti tessili sono utilizzate solo le denominazioni di fibre tessili elencate nell’allegato I. 2. L’impiego delle denominazioni elencate nell’allegato I è riservato alle fibre tessili la cui natura corrisponde alla descrizione contenuta in tale allegato. È vietato l’impiego delle denominazioni elencate nell’allegato I per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma di aggettivo. È vietato l’impiego della denominazione «seta» per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo) e 15, paragrafo 2 (un distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l’etichetta o ne modifichi il contenuto), del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre, diverse da quelle dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011, espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, nonché riportante in modo errato la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro
- Il fabbricante, l’importatore o il distributore che, in violazione dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1007/2011 (all’atto della messa a disposizione di un prodotto tessile sul mercato, le descrizioni della composizione fibrosa di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 sono indicate nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni in modo che risultino facilmente leggibili, visibili e chiare e con caratteri uniformi per quanto riguarda le dimensioni e lo stile. Tali informazioni sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell’acquisto, anche se effettuato per via elettronica), non fornisca, all’atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, le indicazioni relative alla composizione fibrosa ai sensi del regolamento (UE) n. 1007/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro
- Il fabbricante o l’importatore che immette sul mercato un prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale che non indichi la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» sull’etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
L’Autorità di vigilanza, ove rilevi che i prodotti tessili sono privi di etichettatura o che l’etichettatura non è conforme alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011, previo accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni dei precedenti commi, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981, assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio dei prodotti tessili sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell’etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato. Ai soggetti che non ottemperano ai provvedimenti di cui sopra entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti tessili di cui all’articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1007/2011, e cioè:
- Ai prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso
- Ai prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.
Autorità di accertamento ed irrogazione delle sanzioni
In vigore dal 4 gennaio 2018
L’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente Decreto è svolto dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competenti, nonché dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
All’accertamento delle violazioni di cui al presente decreto provvedono inoltre gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
Le sanzioni amministrative sono irrogate dalle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura territorialmente competenti.
Dal 4 gennaio sono abrogate:
- Le sanzioni previste dall’art. 15 del D. Lgs. n. 194/99
- Le sanzioni di cui all’art. 25 della legge n. 883/73
Vigilanza del mercato
In vigore dal 4 gennaio 2018
Le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico che le esercita avvalendosi delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, ed eventualmente della collaborazione dei propri uffici territoriali, nonché della collaborazione del Corpo della Guardia di finanza.
- Leggi l’Allegato I – Elenco delle denominazioni delle fibre tessili
- Leggi l’Allegato I – Definizione delle parti di calzature da identificare e simboli o informazioni scritte corrispondenti
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